venerdì 10 luglio 2009

Come ottenere un risarcimento se si è vittime di un procedimento giudiziario troppo lungo

Chi è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. “legge Pinto”), una equa riparazione.

Benchè recentemente il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, abbia annunciato che la detta legge dovrà essere ripensata, (a seguito del Disegno di legge approvato ad ottobre sulla riforma della giustizia civile, per cui si potranno smaltire in tempi ragionevoli gli oltre 5 milioni di processi che giacciono nelle procure italiane), la legge Pinto ha introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento che preveda un’equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”).

Essa consiste nel riconoscimento di una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo ed ammonta a circa 1.000/1.500 euro, ma può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute) e a seconda della Corte territoriale competente.

La domanda può essere proposta a prescindere dall’esito della lite, sia che si vinca, si perda o si concili la causa davanti al giudice.

Per periodo ragionevole, solitamente si intende: 4 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo e un anno per la cassazione.

Qualora la domanda si proponga per una causa pendente, può essere liquidata una somma in base agli anni oltrepassanti il consentito. A fine procedimento può essere avanzata una seconda istanza per i successivi.

Ovviamente, nella determinazione del tempo ragionevole dovrà essere valutata una serie di circostanze, come ad esempio la complessità del caso o il comportamento delle stesse parti e del giudice.

Occhio ai termini. Il ricorso per equa riparazione va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso. E’ sempre proponibile, invece, in pendenza di causa.

IL PROCEDIMENTO.

II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.

Nel ricorso si dovranno esporre i fatti in maniera dettagliata. In particolare, sarebbe conveniente provare la lungaggine processuale attraverso la trascrizione pedissequa dei verbali di udienza, sì da dimostrare i ritardi intercorsi tra le udienze, soprattutto quelli relativi a rinvii d’ufficio. Bisogna, inoltre, allegare elementi da cui possa desumersi la violazione dell’art. 6, par. 1, anche sotto il profilo iniziale, laddove sia trascorso un notevole lasso di tempo tra il deposito della domanda e la data effettiva della prima udienza.

Orbene, una volta esaurita la procedura, la Corte d’Appello deposita presso la Cancelleria il decreto con il quale lo Stato Italiano viene condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto viene notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato.

Per quanto concerne il decreto che conclude il procedimento, esso sarà motivato in forma sintetica ed immediatamente esecutivo.

Se il Ministero non provvede volontariamente al pagamento delle somme, si potrà agire esecutivamente per il recupero forzoso del proprio credito.

Naturalmente i tempi dipendono dalla rapidità con cui le Corti d’Appello, dislocate sul territorio nazionale, provvedono alla fissazione dell’udienza ed al deposito del provvedimento conclusivo della procedura

In media, dal momento della proposizione del ricorso introduttivo a quello del concreto recupero dell’indennizzo, compresa la fase esecutiva, trascorre generalmente un lasso di tempo di circa 18 mesi.

DOCUMENTI NECESSARI: sono la copia della sentenza, se il procedimento si è concluso o il certificato di pendenza della lite, se è ancora in corso. Per poter meglio argomentare sull’eccessiva durata del processo, come spiegato, sarebbe opportuno anche depositare gli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa di costituzione e risposta, memoria difensiva, etc..), i verbali di udienza e le comparse conclusionali

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