venerdì 10 luglio 2009

Come ottenere un risarcimento se si è vittime di un procedimento giudiziario troppo lungo

Chi è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. “legge Pinto”), una equa riparazione.

Benchè recentemente il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, abbia annunciato che la detta legge dovrà essere ripensata, (a seguito del Disegno di legge approvato ad ottobre sulla riforma della giustizia civile, per cui si potranno smaltire in tempi ragionevoli gli oltre 5 milioni di processi che giacciono nelle procure italiane), la legge Pinto ha introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento che preveda un’equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”).

Essa consiste nel riconoscimento di una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo ed ammonta a circa 1.000/1.500 euro, ma può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute) e a seconda della Corte territoriale competente.

La domanda può essere proposta a prescindere dall’esito della lite, sia che si vinca, si perda o si concili la causa davanti al giudice.

Per periodo ragionevole, solitamente si intende: 4 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo e un anno per la cassazione.

Qualora la domanda si proponga per una causa pendente, può essere liquidata una somma in base agli anni oltrepassanti il consentito. A fine procedimento può essere avanzata una seconda istanza per i successivi.

Ovviamente, nella determinazione del tempo ragionevole dovrà essere valutata una serie di circostanze, come ad esempio la complessità del caso o il comportamento delle stesse parti e del giudice.

Occhio ai termini. Il ricorso per equa riparazione va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso. E’ sempre proponibile, invece, in pendenza di causa.

IL PROCEDIMENTO.

II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.

Nel ricorso si dovranno esporre i fatti in maniera dettagliata. In particolare, sarebbe conveniente provare la lungaggine processuale attraverso la trascrizione pedissequa dei verbali di udienza, sì da dimostrare i ritardi intercorsi tra le udienze, soprattutto quelli relativi a rinvii d’ufficio. Bisogna, inoltre, allegare elementi da cui possa desumersi la violazione dell’art. 6, par. 1, anche sotto il profilo iniziale, laddove sia trascorso un notevole lasso di tempo tra il deposito della domanda e la data effettiva della prima udienza.

Orbene, una volta esaurita la procedura, la Corte d’Appello deposita presso la Cancelleria il decreto con il quale lo Stato Italiano viene condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto viene notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato.

Per quanto concerne il decreto che conclude il procedimento, esso sarà motivato in forma sintetica ed immediatamente esecutivo.

Se il Ministero non provvede volontariamente al pagamento delle somme, si potrà agire esecutivamente per il recupero forzoso del proprio credito.

Naturalmente i tempi dipendono dalla rapidità con cui le Corti d’Appello, dislocate sul territorio nazionale, provvedono alla fissazione dell’udienza ed al deposito del provvedimento conclusivo della procedura

In media, dal momento della proposizione del ricorso introduttivo a quello del concreto recupero dell’indennizzo, compresa la fase esecutiva, trascorre generalmente un lasso di tempo di circa 18 mesi.

DOCUMENTI NECESSARI: sono la copia della sentenza, se il procedimento si è concluso o il certificato di pendenza della lite, se è ancora in corso. Per poter meglio argomentare sull’eccessiva durata del processo, come spiegato, sarebbe opportuno anche depositare gli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa di costituzione e risposta, memoria difensiva, etc..), i verbali di udienza e le comparse conclusionali

domenica 28 giugno 2009

Indennizzo dell'infortunio sul lavoro e rischio elettivo.

Ai fini dell’indennizzo dell’infortunio sul lavoro, il rischio elettivo non si configura allorquando la condotta del lavoratore, pur volontaria, non necessitata ed anche imprudente sia tuttavia riconducibile all’attività lavorativa.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 18 maggio 2009, n. 11417.

Il caso ha riguardato un lavoratore infortunatosi mentre percorreva una strada pericolosa del posto di lavoro, per sua libera scelta e per nulla necessitata – a parere dei giudici di prime cure – e, pertanto, rientrante nell’ipotesi del rischio elettivo ed escludente l’indennizzabilità dell’infortunio.

L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che nelle sentenze di merito non si era tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione di diritto prospettata e non si era fatto alcuna menzione del rischio elettivo, essendo stata rigettata la domanda per asserito svolgimento di un’attività funzionale ad un suo esclusivo interesse.

La Corte, nel richiamare la costante giurisprudenza (Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995) ha ricordato che il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile “solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”.

In pratica, secondo l’orientamento della Corte, per configurare il rischio elettivo si devono integrare i seguenti presupposti:

a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;

b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur inconfrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;

c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa.

Il rischio elettivo rappresenta dunque una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione e perciò esclude l’indennizzabilità del lavoratore coinvolto.

Tuttavia – precisa il Collegio giudicante – quando l’evento è motivato da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, l’indennizzabilità.

Questo ragionamento ha condotto la Corte ad accogliere il ricorso, in quanto ha ritenuto che l’infortunio è occorso a fronte di una condotta del lavoratore che, sebbene imprudente ed in conseguenza di una scelta quantunque non necessitata, ma anzi evitabile, era in ogni caso ricollegabile alle finalità aziendali, essendo lo stesso avvenuto nell’espletamento dell’attività lavorativa e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali.

Fonte: Altalex, 12 giugno 2009. Nota di Gesuele Bellini
link:http://www.altalex.com/index.php?idnot=46157

venerdì 26 giugno 2009

Libri di testo: fornitura gratuita e semigratuita per l'anno 2009

Sono state varate le norme in materia di fornitura di libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per il corrente esercizio finanziario 2009.
Lo prevede il D.M. 11 giugno 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2009, n. 142) contenente le tabelle che definiscono la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2009/2010, della somma complessiva di € 103.291.000.

mercoledì 24 giugno 2009

Presupposti per il pagamento del lavoro straordinario dei pubblici dipendenti

Il lavoro straordinario reso dai dipendenti pubblici è retribuibile a condizione che sia stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti.
Così ha affermato il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 4 giugno 2009, n. 3460.
Il caso ha riguardato un dipendente comunale, il quale con ricorso al Tar competente si era visto riconoscere il pagamento – con contestuale condanna del Comune interessato – delle prestazioni di lavoro straordinario, che lo stesso aveva dimostrato di aver svolto, nel corso di alcuni anni, sulla base di prove documentali fornite dal medesimo.
Il Comune ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha ribaltato l’esito della sentenza impugnata, fissando i presupposti fondamentali che stanno alla base del pagamento del lavoro straordinario negli enti locali e in generale in tutte le pubbliche amministrazioni.
Il Collegio ha ricordato che i contratti collettivi degli Enti locali condizionano lo svolgimento del lavoro straordinario da un lato ad una precisa programmazione sulla base della valutazione di esigenze eccezionali debitamente motivate, dall’altro alla presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso, che consente di verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.
Questi principi, sanciti negli accordi sindacali degli anni ’80 – recepiti con relativi DPR – sono stati riproposti nella contrattazione collettiva dopo la c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego. Invero, l’art. 38 del CCNL 14/9/2000, del comparto Regioni Enti locali, nel premettere al primo comma che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro”, conferma al secondo comma il principio secondo cui la prestazione di lavoro straordinario deve essere “ espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente.”
In merito, l’Alto Consesso nella sentenza in esame ricorda come la pacifica giurisprudenza amministrativa (C.d. S., sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2217; C.d. S., sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472; C.d. S., sez. VI, Sez., 24 maggio 2007, n. 2648) ha frequentemente affermato che non è retribuibile il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione nei modi dovuti, atteso che occorre verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a dette prestazioni.
In assenza di autorizzazione non si può pretendere il pagamento delle ore lavorate in eccesso a quelle ordinarie nemmeno esperendo una generica azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., poiché – precisa il Consiglio di Stato – secondo l’indirizzo confermato anche dalla Cassazione, tale azione differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Detto riconoscimento si può manifestare in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti della p.a. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata, ma non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa.
L’applicazione del suddetto principio risulta evidenziato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (C.d.S. 10 novembre 1992, n. 1246; C.d. S., Sez. IV, 17 dicembre 1998) nelle quali, sulla base del fatto che la pubblica amministrazione aveva in talune circostanze beneficiato di un’utilità, il dipendente, quindi, per l’azione civilistica dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., aveva ottenuto il diritto di essere indennizzato, percependo la dovuta retribuzione.
Per completezza si ricordano le altre due ipotesi contemplate dalla giurisprudenza per il legittimo pagamento del lavoro straordinario, in assenza di una preventiva autorizzazione formale: la prima, quando lo svolgimento dell’attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell’amministrazione (ex plurimis, C. d. S., Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843), la seconda, quando, in situazioni del tutto eccezionali, verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a “sanare” l’assenza dell’autorizzazione preventiva (ex plurimis, C.d. S., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662).
Fonte: (Altalex, 16 giugno 2009. Nota di Gesuele Bellini)
link:http://www.altalex.com/index.php?idnot=46441

sabato 20 giugno 2009

La procedura dell’amministrazione di sostegno

1. La competenza del giudice tutelare
Normalmente la procedura per l’amministrazione di sostegno inizia e si svolge avanti al giudice tutelare. Anche quando sia promossa nell’ultimo anno prima della maggiore età (art. 405, comma 2, cod. civ.), affinché l’amministratore operi a decorrere dal diciottesimo anno, il ricorso deve essere proposto al giudice tutelare e non al tribunale per i minorenni. Il giudice tutelare viene così rivitalizzato come sportello periferico della giustizia della persona, prossimo ai bisogni e facilmente accessibile.
La procedura si svolge davanti al giudice tutelare sia nella prima fase che porta all’istituzione dell’amministrazione, sia nella seconda fase della sua gestione. In ciò si differenzia dalla procedura di interdizione e inabilitazione, anch’essa bifasica, che nella prima fase fino alla sentenza di interdizione o inabilitazione si svolge avanti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni e nella fase di gestione della tutela o curatela diventa competenza del giudice tutelare.
La procedura segue il rito definito di camera di consiglio, anche se recepisce alcune regole della procedura contenziosa dell’interdizione (art. 720-bis cod. proc. civ.).
La procedura è completamente gratuita, proprio perché rivolta a realizzare finalità dello Stato di protezione degli incapaci. Perciò gli atti e i provvedimenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione (e dunque al pagamento della tassa di registro) e sono esenti dal contributo unificato richiesto per gli ordinari procedimenti civili (art. 46 bis, disp. att. cod. civ.). Chi vi ricorre deve pagare solo le spese per il rilascio di copia di atti e le spese richieste dall’ufficiale giudiziario per l’esecuzione delle notifiche.
2. I soggetti legittimati a proporre ricorso
Molti soggetti sono legittimati a proporre azioni formali per promuovere l’amministrazione di sostegno. Due vi sono obbligati quando sono a conoscenza di una situazione che lo impone, il pubblico ministero e i responsabili dei servizi sanitari e sociali; tre altri soggetti ne hanno facoltà, i parenti, i conviventi stabili e l’interessato.
Prevedendo una legittimazione concorrente del pubblico ministero e dei responsabili dei servizi sanitari e sociali il legislatore ha voluto che la protezione della persona priva in tutto o in parte di autonomia diventi effettiva. Si è inteso ovviare al fenomeno diffuso dell’inerzia del pubblico ministero relativamente alla promozione di interdizione e inabilitazione, aggiungendo quali titolati all’iniziativa per l’amministrazione di sostegno i servizi che hanno un compito istituzionale di protezione dei soggetti deboli, sono direttamente a conoscenza delle situazioni su cui intervenire e possono meglio farsene portatori.
Il pubblico ministero è legittimato a promuovere l’amministrazione di sostegno perché è la parte pubblica che interviene nella cause riguardanti la capacità delle persone (art. 70, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Il fatto che la persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi “può” essere assistita da un amministratore di sostegno non attribuisce al pubblico ministero una mera facoltà di ricorso, dovendo egli attivarsi ogni volta che ne ravvisi le condizioni.
La legittimazione ad attivare l’amministrazione di sostegno dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona costituisce una novità in senso assoluto. Di norma i servizi sanitari e sociali hanno solo facoltà o doveri di segnalazione, di denuncia o di referto all’autorità giudiziaria. In questo caso invece i responsabili dei servizi sanitari e sociali, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento, sono tenuti a presentare ricorso direttamente al giudice tutelare ovvero, in alternativa, a procedere alla segnalazione al pubblico ministero (art. 406, comma 3, cod. civ.). I servizi non possono invece ricorrere per promuovere l’interdizione o l’inabilitazione.
Gli altri soggetti che possono presentare ricorso per l’amministrazione di sostegno sono i parenti entro il quarto grado (vi rientrano gli ascendenti, gli zii, i cugini primi), il coniuge, gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore). Ad essi si sono aggiunti i conviventi stabili del beneficiario, che possono meglio rendersi conto dei suoi bisogni.
Infine lo stesso interessato, anche se minore di età ma ultradiciassettenne, e anche se interdetto o inabilitato, può proporre ricorso per l’istituzione a suo favore di una amministrazione di sostegno. Il sostegno attraverso una amministrazione diventa così un diritto direttamente esigibile dal beneficiario.
Poiché la procedura ha natura di volontaria giurisdizione, le parti private (parenti e affini, coniuge, conviventi, soggetto beneficiario) possono presentare ricorso personalmente; in alternativa, senza esserne obbligate, esse possono farsi rappresentare e difendere da un avvocato e, se lo vogliono e ne ricorrono le condizioni, possono richiedere il patrocino a spese dello Stato. Anche i servizi possono depositare al giudice tutelare ricorso per l’amministrazione di sostegno in proprio, senza dovere essere assistiti da una difensore tecnico.
3. Il ricorso
Il ricorso per l’amministrazione di sostegno deve indicare, oltre che i dati del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore, il nominativo e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407, comma 1, cod. civ.).
Essenziale è una esaustiva elencazione delle ragioni per cui si chiede l’amministrazione di sostegno, al fine di individuare i bisogni della persona beneficiaria e i compiti di sostituzione e di assistenza che dovrebbero essere attribuiti all’amministratore. Il ricorso perciò deve illustrare brevemente le infermità o menomazioni della persona eventualmente con il corredo di una documentazione sanitaria, spiegare che per effetto di esse la persona non può provvedere in tutto o in parte ai propri interessi di cura e di buona amministrazione patrimoniale, indicare con chi la persona vive e quale è la sua situazione patrimoniale e reddituale, proporre le attività di sostituzione o di assistenza che potrebbero essere attribuite all’amministratore. Il ricorso non va riempito con altri formalismi, perché sarà poi il giudice tutelare a richiedere le informazioni e a disporre gli accertamenti.
Il ricorso presentato dai servizi sanitari o sociali potrebbe essere corredato da una relazione che racconti vicende personali e familiari, condizioni di salute, bisogni e desideri della persona interessata.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice tutelare del luogo dove la persona interessata ha residenza o domicilio.
4. Il procedimento
Il procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno segue alcune regole elementari (indicate dall’art. 407 cod. civ. e dall’art. 720 bis cod. proc. civ., che dispone l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni degli art. 712, 713, 716, 719 e 720 cod. proc. civ.).
Ricevuto il ricorso, il giudice tutelare fissa con decreto il giorno e l’ora dell’udienza in cui devono comparire avanti a lui il ricorrente, la persona proposta come beneficiaria dell’amministrazione e le persone indicate nel ricorso le cui informazioni ritenga utili (artt. 720 bis – 713, comma 1, cod. proc. civ.).
Il ricorso e il decreto che dispone la comparizione devono essere portati a conoscenza della persona interessata all’amministrazione, la quale può perciò contraddire e difendersi, e delle persone indicate nel decreto, e comunicati al pubblico ministero (artt. 720 bis – 713, comma 2, cod. proc. civ.). A tale fine essi devono essere notificati, a cura del ricorrente, a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Alcuni ritengono però che, come avviene di norma nei procedimenti in camera di consiglio, essendo in gioco interessi pubblici caratterizzati da un’ampia possibilità di azione di ufficio, il ricorso e il decreto debbano essere notificati a cura della cancelleria, che procederà tramite ufficiali giudiziari. Come soluzione intermedia altri propongono che il ricorrente debba provvedere a fare notificare il ricorso e il decreto a mezzo di ufficiale giudiziario al solo beneficiario, mentre la cancelleria provvederebbe a convocare con biglietti di cancelleria gli altri soggetti. Non essendo ancora chiara la modalità, è opportuno che chi ricorre si informi presso ogni tribunale sul modo in cui in quell’ufficio si ritiene debbano effettuarsi le notifiche.
Il ricorso e il decreto dovrebbero essere notificati in busta chiusa, per non portare il loro contenuto a conoscere di terzi.
L’audizione personale della persona cui il procedimento si riferisce è obbligatoria (a meno che la persona sia irreperibile) e, ove occorra, il giudice tutelare deve recarsi nel luogo in cui si trova per sentirla (art. 407, comma 2, cod. civ.).
Prima ancora di questa audizione e in ogni momento, parallelamente a ciò che è disposto nella tutela degli interdetti e dei minori (art. 361 cod. civ.), il giudice tutelare può, anche di ufficio, se necessario, adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e l’amministrazione del suo patrimonio (art. 405, comma 4 cod. civ.). La sola presentazione del ricorso consente dunque che siano assunti subito i provvedimenti necessari urgenti di protezione di una persona non autonoma, ancora prima della sua audizione e precedentemente al decreto di nomina dell’amministratore.
5. Le informazioni e gli accertamenti
Allo scopo di raccogliere i dati utili per la decisione il giudice tutelare procede all’assunzione delle informazioni dal ricorrente, dai parenti e dai terzi citati e provvede, anche di ufficio, per lo svolgimento degli accertamenti di natura medica e gli altri mezzi istruttori ritenuti utili (art. 407, comma 3, cod. civ.). Si deve accertare quale sia la menomazione o infermità che pregiudica il soggetto interessato, quali effetti abbia sulla sua capacità di agire, quali siano le sue residue capacità attuali di agire e come limitarle nel minore modo possibile, quale forma di sostegno gli potrebbe essere utile, come amministrare il patrimonio.
Mentre nell’interdizione tradizionale il giudice doveva rivolgersi essenzialmente alla competenza psichiatrica, nell’amministrazione di sostegno è necessario soprattutto conoscere il contesto di vita, accertare le effettive disabilità sociali e le abilità residue o potenziali e definire quale progetto di integrazione sociale si deve sostenere e con quali atti attribuiti all’amministratore si può attuare tale sostegno. Occorre inoltre avere un quadro della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto. A questo fine acquistano maggiore importanza le informazioni che pervengono dai parenti e dai servizi.
Fra gli accertamenti nei casi più complessi o controversi rientra anche la consulenza tecnica medica. Cambia però il quesito da porre, che nell’articolazione delle domande deve comprendere anche la disabilità e il livello di autonomia residua del beneficiario, gli atti in cui bisogna sostituirlo o è sufficiente assisterlo o che può compiere da solo. Occorre capire non tanto il grado di capacità di intendere e di volere ma ciò che la persona è in grado di fare.
6. L’istituzione dell’amministrazione di sostegno
All’esito della raccolta di queste informazioni il giudice tutelare, con decreto emanato entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, istituisce l’amministrazione di sostegno e provvede alla nomina dell’amministratore (art. 405, comma 5, cod. civ.). Seguendo il modello delle tutele, il giudice tutelare può anche provvedere con due decreti separati, uno di istituzione dell’amministrazione e l’altro di nomina dell’amministratore.
a) La nomina dell’amministratore deve avvenire secondo alcuni criteri predeterminati dalla legge (art. 408, comma 1, cod. civ.).
Lo stesso interessato può avere designato l’amministratore in previsione della propria eventuale futura incapacità, designazione che può ogni momento revocare successivamente. Egli può avere designato l’amministratore anche nel ricorso con cui ha chiesto per sé l’amministrazione o può averne indicato il nome quando è stato sentito dal giudice tutelare. Che l’amministrato abbia come amministratore una persona di sua fiducia, da cui si senta accompagnato, è molto importante per il significato stesso della misura.
In mancanza di designazione, o disattendendola per gravi motivi, alla scelta dell’amministratore provvede il giudice tutelare. La nomina di una persona giusta è fondamentale. La scelta va fatta “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”, e quindi rivolta al soddisfacimento di bisogni che possono essere molto diversi ed esigere competenze a attitudini conseguenti.
La preferenza va di norma ai parenti e alla persona stabilmente convivente che per consuetudine di vita meglio possono svolgere le attività sostitutive di cura, privilegiando in questo modo la relazione affettiva, o alla persona indicata dal genitore superstite.
Possono essere amministratori anche altre persone idonee. Per individuarle e prepararle appare lodevole l’iniziativa di corsi di formazione di amministratori di sostegno, rivolti a volontari, fra i quali il giudice tutelare possa attingere delle persone preparate e disponibili. Una alternativa interessante potrebbe essere seguire le indicazioni della associazioni degli utenti dei servizi, che dovrebbero venire coinvolte.
Infine, può essere amministratore una delle persone giuridiche elencate nel titolo II del libro I cod. civ. (artt. 11-13 cod. civ.): scelta da riservare preferibilmente ai casi in cui l’attività sostituiva è di mera amministrazione di beni.
Per l’amministratore di sostegno valgono le cause di incapacità e dispensa previste per il tutore (art. 411, comma 1 cod. civ., che richiama gli artt. 350-353 cod. civ.).
b. Il decreto deve inoltre indicare la durata dell’incarico dell’amministratore, e quindi dell’amministrazione stessa, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
c. Il decreto determina l’oggetto della amministrazione, con l’indicazione degli atti che l’amministratore può o deve compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario compie solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno e dei limiti di spese che l’amministratore può sostenere con l’utilizzo del denaro di cui il beneficiario dispone.
Il giudice tutelare determina i contenuti dell’amministrazione in modo che corrispondano alle sue finalità di protezione, decidendo di ufficio a prescindere dalle richieste delle parti (art. 407, comma 4, cod. civ.). Egli può disporre che l’amministratore sostituisca o assista il beneficiario nel compimento di qualsiasi atto in cui potrebbe sostituirlo un tutore o assisterlo un curatore. Il solo limite è che non può arrivare a privare il beneficiario di ogni spazio di autonomia perché il beneficiario “può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (art. 409, comma 2, cod. civ.).
Il giudice tutelare può anche allargare l’ambito di protezione disponendo che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni (art. 411, comma 4, cod. civ.). Perciò anche nell’amministrazione di sostegno, quando il giudice tutelare lo dispone ritenendo che ne sia il caso, possono operare divieti, come quelli di contrarre matrimonio o di fare testamento.
La giurisprudenza e le scienze sociali dovranno definire correttamente le categorie di atti per cui l’autonomia del soggetto viene ridotta e/o sostituita, sufficientemente chiare per assicurare l’affidamento dei terzi che consultino il registro delle amministrazioni di sostegno su cui vengono trascritte.
d. Infine, il decreto deve prevedere la periodicità con cui l’amministratore di sostegno è tenuto a riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. La periodicità della relazione perciò è determinata non dalla legge ma dal giudice tutelare in relazione all’oggetto e alla durata dell’amministrazione. L’amministratore non ha, come il tutore, l’obbligo di un rendiconto annuale, ma ha un obbligo di relazione, che può presentare oralmente o redigere per iscritto. Il contenuto della relazione è ridotto rispetto ad un rendiconto relativamente ai dati patrimoniali e reddituali (a meno che il giudice tutelare prescriva un rendiconto) ma si estende alle condizioni di vita personali e sociali.
7. La gestione
Nella gestione della amministrazione di sostegno successiva alla sua apertura si devono sottolineare alcuni punti.
L’amministratore di sostegno presta sempre giuramento (art, 411, comma 1, cod. civ., che richiama l’art. 349 cod. civ.) mentre non deve procedere all’inventario a meno che il decreto lo disponga (ex art. 411, comma 4, cod. civ.).
Il giudice tutelare segue la gestione attraverso le relazioni che gli pervengono con la periodicità determinata nel decreto istitutivo dell’amministrazione e in ogni momento può convocare l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione di sostegno e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e materiali del beneficiario (art. 44, disp. att. cod. civ.).
Il provvedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno è flessibile nei suoi contenuti lungo il periodo temporale della sua applicazione. Il giudice tutelare ha dei poteri modificativi di integrare o modificare, in ogni momento e anche di ufficio, le decisioni assunte (artt. 407, comma 4; 411, comma 4, cod. civ.), fino a potere pervenire alla sostituzione dell’amministratore (art. 413, comma 1, cod. civ.) e, in determinate situazioni, al suo esonero, sospensione o rimozione (art. 411, comma 1 cod. civ., che rinvia agli artt. 383-384 cod. civ.). Ogni volta che il giudice tutelare modifica o integra le decisioni assunte, la persona cui il procedimento si riferisce deve essere necessariamente sentita.
Nell’amministrazione di sostegno è flessibile anche la durata, che inizialmente può essere a tempo determinato o indeterminato (art. 405, comma 5, cod. civ.). Nel primo caso il giudice tutelare può prorogare l’incarico all’amministratore con decreto motivato pronunciato anche di ufficio prima della scadenza del termine (art. 405, comma 6, cod. civ.); nel secondo caso in qualsiasi momento il giudice tutelare può disporre la cessazione dell’amministrazione quando essa si riveli inidonea a realizzare la piena tutela dell’interessato o si determinino altri presupposti per tale cessazione (art. 413, comma 1, cod. civ.).
8. Gli atti compiuti nel corso dell’amministrazione
Gli atti compiuti nel corso dell’amministrazione di sostegno riferibili al beneficiario hanno un regime diverso a seconda della loro natura.
Il beneficiario conserva la piena capacità di agire per gli atti non compresi nell’amministrazione (art. 409, comma 1 cod. civ.) e per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409, comma 2 cod. civ.).
Per compiere validamente alcuni atti, oggetto dell’amministrazione, il beneficiario deve necessariamente essere assistito dall’amministratore di sostegno (art. 405, comma 6, n. 4 cod. civ.).
Ci sono poi altri atti, oggetto dell’amministrazione, che il beneficiario non può compiere e che in sua vece può compiere l’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo (art. 405, comma 6, n. 3 cod. civ.).
Infine, per il compimento degli atti più potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio che siano compresi nell’amministrazione, e rientrino fra quelli elencati negli artt. 375 e 376 cod. civ., l’amministratore deve essere specificamente autorizzato dal giudice tutelare (art. 411, comma 1, cod. civ.). Se però l’amministrazione è stata istituita per quel fatto specifico (come riscuotere la pensione ogni mese, vendere un bene, ecc.), nel decreto di istituzione è già compresa l’autorizzazione per quell’atto.
Sono nulle le disposizioni patrimoniali del beneficiario dell’amministrazione a favore dell’amministratore, anche se fatte sotto nome di interposta persona (art, 411, comma 2, cod. civ.), ma sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte dall’amministrato a favore dell’amministratore che sia coniuge, parente entro il quarto grado o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto stabilmente convivente (art. 411, comma 3, cod. civ.).
9. I passaggi dall’interdizione o inabilitazione all’amministrazione di sostegno
Talvolta all’amministrazione di sostegno si giunge in parallelo con un procedimento di natura contenziosa relativo all’interdizione o inabilitazione.
a) Ciò si verifica anzitutto allorché, nel corso di un procedimento proposto avanti al tribunale ordinario per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione, appare opportuno applicare all’interessato l’amministrazione di sostegno. In questo caso il giudice istruttore o il tribunale (a seconda della fase) di ufficio o a istanza di parte dispongono la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e, con un decreto, possono anticipare i provvedimenti urgenti di amministrazione di sostegno di cui all’art. 405 cod. civ. (art. 418, ult. comma, cod. civ.).
Il pubblico ministero e le parti private, ove concordino che la protezione della persona interessata possa essere definita con l’amministrazione, rinunciano agli atti del giudizio di interdizione o inabilitazione e segue l’estinzione del processo (art. 306 cod. civ.). Qualora invece una delle parti insista per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il tribunale provvede con sentenza a respingere o accogliere la domanda originaria.
b) Invece nelle ipotesi in cui si voglia istituire l’amministrazione di sostegno per una persona già interdetta o inabilitata devono intervenire due procedure contemporanee: l’una di revoca dell’interdizione o inabilitazione avanti al tribunale; l’altra di nomina dell’amministratore di sostegno avanti al giudice tutelare. In questo caso il pubblico ministero, i soggetti legittimati e lo stesso interdetto o inabilitato propongono istanza al tribunale per la revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione e, congiuntamente, ricorrono al giudice tutelare per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno (art. 406, comma 2, cod. civ.). Va ricordato che l’interdetto non può chiedere al tribunale la sola revoca della propria interdizione ma la revoca congiuntamente con la richiesta al giudice tutelare di nomina di un amministratore di sostegno.
Quando infine sia promosso un procedimento di mera revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (art. 429, ult. comma, cod. civ.), nel corso del giudizio il tribunale può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare ove ritenga opportuno che successivamente alla revoca di interdizione o amministrazione il soggetto sia assistito da un amministratore di sostegno.
Per dare continuità alla protezione della persona priva di autonomia e evitare sovrapposizioni di istituti diversi, il decreto con cui il giudice tutelare istituisce l’amministrazione di sostegno diventa esecutivo solo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (art. 405, comma 3, cod. civ.).
9. La pubblicità
Al fine di assicurare la correttezza delle relazioni con i terzi l’amministrazione di sostegno è soggetta ad un regime di pubblicità: la sua apertura e chiusura sono annotate in margine dell’atto di nascita del beneficiario; i decreti di apertura, di modifica e di chiusura sono iscritti in un apposito registro costituito presso il tribunale (art. 405, commi 7 e 8, cod. civ.).
Il terzo, che dall’atto di nascita ha notizia dell’esistenza di una amministrazione, può quando ne abbia interesse conoscere dal registro costituito presso il tribunale quali atti il beneficiario dell’amministrazione può compiere da solo, in quali atti egli deve essere assistito, quali atti devono essere svolti dall’amministratore di sostegno.

mercoledì 17 giugno 2009

Soluzione rinviata per la Gmt La Lucchini servizi prende tempo

Ancora nulla di fatto per il futuro dei 33 lavoratori Gmt (ex Cetras). Ha avuto carattere interlocutorio l’incontro tra sindacati e direzione Lucchini Servizi che presto acquisirà l’attività della Gmt al parco rottami e a “quota zero”. Le parti torneranno a vedersi il 24. E allora ci sarà anche la committente, la Lucchini. L’azienda che subentra nell’appalto deve assorbire tutto il personale: su questo non sembrano voler transigere Fim, Fiom e Uilm, presenti alla riunione con i segretari provinciali, nell’ordine Fausto Fagioli, Luciano Gabrielli e Vincenzo Renda. Il passaggio dalla mobilità viene giudicato fondamentale per trovare una soluzione che allontani lo spettro della perdita del posto dai 33 dipendenti dell’azienda emiliana, che da tempo versa in cattive acque. Tanto che i lavoratori, fatto salvo un acconto, devono ancora avere due mensilità. Finora, però, la lettera di avvio della procedura non è ancora pervenuta. Nell’incontro di ieri i sindacati hanno fatto notare che nel passato della Lucchini non ci sono precedenti: il passaggio di appalto non ha mai comportato esuberi. Il periodo di tempo che separa dalla prossima riunione servirà per approfondire i diversi aspetti. Al parco rottami sono 12 gli addetti che rischiano il posto. Gli altri 21 sono legati al settore Quota zero. L’emergenza occupazione nasce, quindi, dall’indisponibilità iniziale di Lucchini servizi ad assorbire i dipendenti Gmt. Le cause sono riconducibili alle difficoltà del periodo e alla conseguente cassa integrazione a carico di una trentina di persone. Un eventuale stato di agitazione potrebbe mettere a rischio il funzionamento dell’altoforno che si fermerà dal 20 luglio al 30 agosto per manutenzioni. In questa fase precedente, Lucchini Severstal, quindi, non vuole turbative che possano compromettere l’alimentazione dell’impianto a cui contribuisce l’attività del parco rottami. Un percorso praticabile potrebbe cominciare, dunque, dalla mobilità e proseguire con l’assunzione di tutti i 33 lavoratori in Lucchini servizi. Lì un’altra procedura di mobilità, stavolta incentivata, faciliterebbe le uscite, a vantaggio di tutti i trasferiti dalla Gmt.
Autore: V. Parrini
Fonte: il Tirreno del 17.06.09

lunedì 15 giugno 2009

Il superiore gerarchico che minaccia il dipendente di infliggergli una sanzione disciplinare rischia di incorrere nel reato previsto dall’art. 612, co

Fonte:http://www.altalex.com/index.php?idnot=46416
Autore:Gesuele Bellini)
E’ quanto è accaduto nella questione di cui si è occupata la Corte di Cassazione, nella sentenza 6 maggio 2009, n. 19021.
Il caso ha riguardato un dipendente comunale, agente di polizia locale, che durante il suo lavoro, mentre stava vietando al sindaco, alla guida della propria autovettura, il transito in una zona interdetta, quest’ultimo proferiva nei confronti del primo delle frasi in qualche modo intimidatorie, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari.
Nulla è valso il tentativo di difesa del sindaco nel dimostrare che il potere disciplinare spettava non a lui ma al segretario comunale, in quanto, secondo la Corte, ciò non poteva escludere l’intento minaccioso, tenuto conto che l’imputato comunque era sempre il capo dell’amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa.
Inoltre, a parere della Corte, la minaccia doveva ritenersi certamente grave, integrandosi il reato di cui al secondo comma dell’art. 612 c.p., proprio in considerazione della subordinazione gerarchica del dipendente nei confronti del primo cittadino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Sentenza del 6 maggio 2009 n. 19021
Composta dagli Ill. mi Sigg. :
Dott. Renato Luigi CALABRESE – Presidente -
Dott. Arturo CARROZZA – Consigliere -
Dott. Raffaello FEDERICO – Consigliere -
Dott. Vito SCALERA – Consigliere -
Dott. Gian Giacomo SANDRELLI – Consigliere – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) F. NICOLA N. IL 11/07/1960
avverso SENTENZA del 05/10/2007
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CARROZZA ARTURO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo Montagna che conclude a l’inammissibilità del ricorso che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv.
Uditi i difensori Avv.
FATTO E DIRITTO
l. - La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla determinazione della pena nei confronti di XXX, in relazione al reato di cui all’art. 612, 2° comma, c.p. In danno di XXX, per avere proferito, all’indirizzo di costei, che stava vietando al primo, alla guida della propria autovettura , il transito in una zona interdetta, la seguente frase: “io sono il tuo capo e devi fare quello che dico io; lunedì ti voglio a rapporto, quella è la macchina, fai la contravvenzione”, -ma in parziale riforma
ha rideterminato i danni liquidati in favore della stessa, costituita parte civile, in € 5.00,00 2.- L’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione, falsa ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 612,2° comma c.p., in quanto: a.- la frase attribuita ad esso XXX non era idonea a coartare la libertà psichica della XXX e la sua determinazione; b.- il male minacciato non poteva dipendere da esso stesso, perché egli, come sindaco non era legittimato ad infliggere sanzioni disciplinari; c. - nessuno scopo giusto aveva da perseguire perché egli aveva già percorso la strada in senso vietato e aveva sollecitato la compilazione del verbale; d.- la frase proferita doveva ritenersi una mera manifestazione di un’intenzione priva di attuabilità; e.- la frase era stata pronunciata in uno stato di “ ira sociale” davanti all’arroganza della XXX, animata dalla smania di censurare pubblicamente, anche al di là dello zelo, il sindaco; f.- la minaccia non doveva ritenersi il grave; g.- l’ipotesi delittuosa poteva ritenersi quella di cui all’art. 650 c.p.
3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno dato conto di come dalle dichiarazioni dei testi escussi risultava che il XXX, nonostante l’impossibilità di transitare nella zona, interdetta al traffico veicolare, peraltro su ordinanza sindacale dello stesso XXX, e il divieto opposto dal vigile XXX, nel rispetto della normativa, avesse pronunciato la frase “io sono il tuo capo, tu devi obbedire ai miei ordini, domani ti voglio nel mio ufficio a rapporto” e subito dopo avesse, con una sgommata, ugualmente proseguito nonostante il divieto di circolazione. Gli stessi giudici del merito hanno di conseguenza legittimamente e con logica evidenziato che il XXX non avesse chiesto una semplice relazione di servizio sui fatti, che peraltro erano a conoscenza dello stesso sindaco, ma avesse voluto intimidire, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari, il vigile urbano, che aveva cercato soltanto di fare rispettare il divieto, per “non avere ubbidito ai suoi ordini”. E, difatti, la Corte territoriale ha precisato che successivamente come risultava da una testimonianza il XXX aveva chiamato davanti a sé sia la XXX che il Comandante per verificare la possibilità di un’azione disciplinare.
Il fatto che il potere disciplinare spettasse al Segretario comunale non poteva escludere l’intento minaccioso tenuto conto che l’imputato comunque era sempre il capo dell’amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa. Per cui la minaccia era certamente grave, come, peraltro, evidenziato dai giudici del merito, proprio in considerazione della subordinazione gerarchica.
Che il fatto fosse idoneo a incutere timore e turbamento è provato da quanto evidenziato dalia Corte territoriale e cioè che la XXX, nell’occasione, si trovò sconvolta e in lacrime.
La deduzione che il fatto poteva essere riconosciuto come violazione dell’art. 650 c.p., non trova alcuna consistenza, perché il fatto contestato non è l’inosservanza del divieto bensì la minaccia al vigile urbano.
La manifesta infondatezza del ricorso importa che lo stesso va dichiarato inammissibile. Ne consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma determinata, per le ragioni di inammissibilità, in euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”(Corte Cost . n. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
ROMA 22 gennaio 2009
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 MAGGIO 2009