domenica 6 dicembre 2009

venerdì 27 novembre 2009

Crac Donati, verso lo stop alle sanzioni

Un buco di alcuni milioni che rischia di mettere in ginocchio il tessuto produttivo venturinese e dovrà essere ripianato dai contribuenti.
Sono in pieno corso le indagini della guardia di finanza che sta comparando le querele presentate dalle persone danneggiate con gli elementi delle indagini. Indagini che si prospettano lunghe, vista la complessità per ricostruire le denunce dei redditi dei contribuenti, spesso manomesse dal consulente con il meccanismo della compensazione con crediti inesistenti.
Al tavolo con il prefetto, voluto dal sindaco Soffritti, hanno preso parte rappresentanti della guardia di finanza, Agenzia delle entrate, Gerit, Inps e Inail, oltre ai rappresentanti del Comitato Val di Cornia 2009, creato dalle persone raggirate.
Durante l’incontro sono state tracciate le linee di comportamento che i contribuenti dovranno tenere e gli spiragli disponibili nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. «Il vertice si è tenuto in un clima di grande collaborazione - spiega il sindaco Rossana Soffritti - seppur non sia possibile individuare un’unica tipologia di azione, gli enti hanno indicato procedure ed elementi che torneranno utili ad ogni contribuente».
Presente all’incontro anche l’assessore Elisa Murzi, per il Comune di Piombino. La voragine finanziaria dello studio Donati non si limita infatti alle aziende venturinesi, ma si estende fino a toccare imprese di Piombino, Suvereto, Donoratico e Livorno. «Non è ancora disponibile un quadro completo delle imprese coinvolte, così come non abbiamo un numero preciso di quelle piombinesi - spiega Murzi - quel che è certo è che tutte le autorità presenti hanno assicurato il massimo impegno per sostenere le imprese in crisi».
La schiera dei contribuenti raggirati potrà fare ben poco sul fronte del debito di imposta. Saranno loro stessi a dover colmare il debito con il fisco. Gli unici margini consistono nelle modalità di pagamento, con l’Agenzia delle entrate e Gerit disponibili a concedere dilazioni e rateizzazioni. I contribuenti, dopo aver sporto denuncia, hanno inoltre la possibilità di chiedere la sospensione delle sanzioni fino a quando il tribunale competente non emetterà una sentenza irrevocabile, pari a circa il 30% della somma non versata.
Autore: Centini Luca
fonte: Il tIRRENO DI MERC. 25.11.09

martedì 6 ottobre 2009

Le richieste di rimborso all'Asiu per la Tia assoggettata ad Iva

PIOMBINO. Cinque milioni di euro. Questo quanto più o meno l’Asiu dovrebbe rimborsare agli utenti se venisse confermata la sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio scorso che non ritiene la Tia assoggettabile all’Iva, considerandola tributo e non tariffa. «Sono già una trentina - spiega il presidente dell’azienda Fulvio Murzi - le richieste di rimborso arrivate dai cittadini».
E a spingerli in questa direzione sono spesso le associazioni dei consumatori. L’Asiu, secondo la Corte, dovrebbe rimborsare ai cittadini l’Iva che hanno pagato insieme ai bollettini dal 2002, data in cui la Tia ha preso il posto della Tarsu, ad oggi.
«Chiaro - taglia corto Murzi - che per noi sarebbe la chiusura». L’Asiu dunque in questo momento non ci pensa neppure a pagare. «Prima di tutto - spiega il presidente - perché la sentenza è in forte contrapposizione con quello che ci chiede l’Agenzia delle Entrate. Manca ancora una precisa normativa, tanto che in Parlamento sono già state presentate numerose interrogazioni. Del resto l’Asiu ha dovuto finora agire come esattore dell’Iva per conto dello Stato senza ricavarne alcun utile, riversando quanto incassato all’erario. E’ dunque l’amministrazione finanziaria che, nel caso, dovrebbe restituirci i soldi da riversare agli utenti».
Ma è davvero utile abolire l’Iva sulla Tia? Secondo i dirigenti dell’Asiu nessun vantaggio ci sarebbe per i cittadini, che risparmierebbero un 10% sulla bolletta ma si troverebbero poi a ripagarlo con un aumento delle tariffe che l’azienda sarebbe costretta a decidere. «L’azienda - spiega infatti il direttore Enrico Barbarese - non potrebbe più scaricare il 20% dell’Iva sugli acquisti e, poiché la legge ci impone una copertura totale del servizio, i costi maggiori finirebbero per ricadere sui cittadini».
E se per la singola famiglia il conto potrebbe al massimo tornare pari - sostengono ancora all’Asiu - per le aziende la situazione potrebbe addirittura peggiorare, visto che attualmente possono scaricare il 10% dell’Iva pagata sull’utile imponibile. Per le imprese, dunque, il costo del servizio potrebbe subire un’impennata del 10%.
Il quadro normativo è tutt’altro che chiaro. La vicenda dell’Iva sulla Tia riguarda del resto almeno 1.200 comuni: un caso che ha risvolti finanzieri dalle dimensioni enormi. Per questo anche Federambiente, alla quale l’Asiu aderisce - ha chiesto al governo e al Parlamento un chiarimento definitivo. «Il caos burocratico-amministrativo - sostiene - rischia di suscitare aspettative tra i cittadini e di creare danni all’operatività delle imprese». Da parte sua l’Asiu conferma che il risparmio per il cittadino sarebbe illusorio e che già la Tarsu era assoggettata ad un’addizionale del 10%.
Fonte: il Tirreno del 6.10.09

sabato 26 settembre 2009

Stop ad autovelox selvaggio

Con la direttiva indirizzata a tutti i prefetti il ministro dell'Interno Maroni disciplina l'uso degli strumenti di misurazione della velocità affidando i controlli esclusivamente alla Polizia. Previste norme per la massima tutela della privacy


Diritto a informazioni chiare per gli automobilisti e pianificazione dei servizi di controllo della velocità. Questi gli obiettivi primari che il ministro dell'Interno ha voluto indicare e regolare con una direttiva che affida ai Prefetti il compito di monitorare il fenomeno dell’eccesso di velocità, causa della maggior parte degli incidenti stradali, e di pianificare le attività di controllo in modo che rappresentino uno strumento reale di prevenzione e non solo uno strumento per fare cassa. Spetta quindi ai Prefetti e agli organi di polizia il compito di disciplinare l'utilizzo degli autovelox.

Per fare questo i Prefetti si avvarranno delle Conferenze Provinciali Permanenti distribuendo i servizi di controllo tra le diverse forze di polizia e le polizie locali, evitando anche la duplicazione dei rilevamenti sul medesimo tratto di strada.
Saranno, quindi, individuati i punti critici per la circolazione in cui maggiore è la sinistrosità in base ai dati del biennio precedente.

In aggiunta alla direttiva è stato sottoscritto dal Capo della Polizia e dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, un protocollo operativo che indicando le disposizioni nel dettaglio, fa chiarezza sulle questioni che, in passato, sono state oggetto di controversia.
Una volta per tutte è chiarito che non è sempre richiesto il fermo del veicolo per contestare la violazione.

Altra novità di rilievo è che la gestione delle apparecchiature è affidata solo dagli operatori di Polizia, viene quindi escluso l’appalto dei servizi di accertamento a società private. Il controllo della velocità costituisce un 'servizio di polizia' che non può essere delegato ad imprese che noleggiano gli apparecchi.
Previsti, inoltre, controlli periodici di funzionalità degli apparecchi e le modalità di segnalazione della presenza delle postazioni di controllo; non saranno più possibili, quindi, appostamenti di pattuglie nascoste.

Per una maggiore tutela della riservatezza, fotografie o riprese video devono essere trattate solo da personale degli organi di polizia incaricati al trattamento e alla gestione evitando accessi non autorizzati ai dati e alle immagini.

sabato 8 agosto 2009

Blackout nel centro storico: i ristoratori chiedono i danni

PIOMBINO. E’ una calda sera d’agosto. I locali di Corso Vittorio Emanuele pullulano di persone. Da piazza Bovio arrivano in sottofondo le note del concerto dei Pooh, mentre sui tavoli dei ristoranti vengono serviti piatti di pesce, pizze, bottiglie di vino fresco. Tutto sembra andare per il meglio, fino a che, alle 22 case e locali (40 in tutto), si trovano improvvisamente al buio. E la serata, in pochi minuti, si trasforma in un flop.
Le cucine si bloccano, i frigoriferi si spengono, addio forno elettrico, boiler, friggitrice e affettatrice. Intanto in sala qualche cliente comincia a innervosirsi, altri se ne vanno ancora prima di cominciare la cena. Qualcuno, con la scusa che il bancomat non funziona, se ne va senza pagare il conto, con la promessa che tornerà a saldare il giorno dopo.
«Una serata lavorativa in fumo - raccontano alla trattoria Le Birbe - Per non parlare dell’imbarazzo di fronte ai clienti. E, visto che anche la lavastoviglie era fuori uso, abbiamo finito la nottata a lavare i piatti a mano».
I danni, secondo i dieci ristoratori che giovedì sono stati vittima del blackout, sarebbero rilevanti. Per questo hanno deciso di chiedere un risarcimento all’Enel, tramite avvocato. «Abbiamo dovuto buttare via pesce, frutti e insalate di mare che, con i frigo spenti e il caldo della cucina, si sono deteriorati - aggiunge la proprietaria del Volturno - Per non parlare dei danni d’immagine».
L’Enel spiega che il black out è stato casusato dallo scatto di un interruttore di bassa tensione alla cabina di via Cairoli, rimasto bloccato dalle 22.01 alle 22.23, quando un addetto è intervenuto per riattivarlo. «A volte capita, senza che ci sia un motivo specifico», dicono. Non c’entra niente dunque il concerto dei Pooh, come hanno pensato in molti.
Tuttavia sui tempi del blocco le versioni non coincidono. Mentre l’Enel assicura che è durato 20 minuti, i ristoratori parlano di un’interruzione di un’ora e mezzo, dalle 22 alle 23.30. Lo conferma anche un residente, Stefano Guarguaglini: «Sono stato io ad avvisare l’Enel alle 22.05 - afferma -. L’operatore mi ha richiamato alle 23.08 per dirmi che era a Piombino, e fino alle 23.30 la corrente non è tornata».
Fonte: il Tirreno del 8.08.09 Autore: Angela Feo

Per approfondimenti sul tema del risarcimento del danno da black-out: http://marcomonticelli.blogspot.com/

lunedì 3 agosto 2009

«Mettere la tuta è lavoro». Al via una vertenza collettiva a livello nazionale

PIOMBINO. Si chiama «Tempo tuta» ed è la vertenza collettiva che Slai Cobas ha appena aperto in Magona. Il sindacato di base punta al riconoscimento - in termini economici oppure di riduzione d’orario - del tempo necessario ad indossare gli indumenti di lavoro a inizio turno e, a fine giornata, a svestirsi. Si tratta di una campagna nazionale che Slai Cobas attiva nelle realtà produttive di grandi dimensioni territoriali. Ma solo dove le condizioni logistiche lo consentono.
Sono tagliate fuori le aziende - come Dalmine e Lucchini - in cui il cartellino si timbra prima di raggiungere gli spogliatoi. Automaticamente, in questi casi, nel monte-ore mensile finiscono anche i periodi impiegati per il cambio degli abiti.
«In Magona, invece, i presupposti ci sono perchè ingresso e uscita si registrano nei pressi delle postazioni di lavoro, non alla portineria», spiega Giancarlo Chiarei. Per il responsabile Slai Cobas, in sostanza, quando il dipendente indossa gli abiti da lavoro, esegue una disposizione aziendale. Quindi, il tempo necessario a svolgere l’operazione preliminare, indispensabile per svolgere la propria mansione, rientra a buon diritto nell’orario da retribuire.
«Siamo in presenza di pronunciamenti difformi», prosegue Chiarei, elencandone alcuni espressi dalla Cassazione e altri da tribunali. In certi casi, il tempo impiegato dal varco d’accesso dello stabilimento di grandi dimensioni allo spogliatoio assegnato, è lavoro effettivo e come tale va retribuito «solo se una volta passato il cancello d’ingresso, il dipendente è assoggettato al potere direttivo organizzativo del datore di lavoro senza la libertà di autodeterminazione».
Parte della dottrina giuridica, invece, è di avviso diverso e ritiene che la mancanza di controllo del datore di lavoro non impedisca di qualificare il tempo-tuta come lavoro vero e proprio.
Ma è partendo da un decreto legge del 2003, che recepiva una direttiva comunitaria relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro, che, secondo Chiarei, è utile soffermarsi. In particolare, là dove si stabilisce che «orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro a disposizione del datore, nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni».
«Alcune cause che abbiamo promosso, hanno ottenuto l’applicazione di questo diritto, ottenendo da 5 a 15 minuti di riduzione e in maniera retroattiva», aggiunge Chiarei, portando come esempi più conosciuti Standa e Max Mayer.
Proviamo a fare due conti. La richiesta di base, appunto, va dai 5 ai 15 minuti per turno. Se il giudice confermasse le tesi dei legali messi a disposizione dai Cobas e quantificasse il diritto in 10 minuti, moltiplicandoli in maniera forfettaria per 260 giornate lavorate in un anno, si arriva a 2.600. Poco più di 43 ore. Supponiamo che il dipendente abbia un’anzianità ventennale, eccoci a 860 ore da recuperare. Con un importo orario di dieci euro si arriva a circa 8.600 euro lordi.
Per gli anni successivi, la riscossione potrebbe essere sostituita da un aumento dei riposi.
Anche i pensionati possono tentare. Basta che al momento della domanda non siano stati superati i cinque anni dall’uscita dalla fabbrica.
Fonte: il Tirreno del 3.08.09
Autore:Valeria Parrini

martedì 21 luglio 2009

Proclamate due ore di sciopero alla lucchini

Le segreterie Fiom, Fim e Uilm e le Rsu Lucchini hanno indetto ieri mattina, subito dopo un incontro con la direzione dell’azienda, uno sciopero di due ore che si svolgerà oggi. Dalle 13 alle 15 si fermerà il reparto acciaierie e le ditte d’appalto Tecniref, Gnt e 3M. Nel secondo turno, dalle 20 alle 22, e nel terzo turno, dalle 22 alle 24, saranno in sciopero i lavoratori del resto dello stabilimento più le imprese. Domani è prevista una fermata di due ore alla fine del primo turno, dalle 12 alle 14, dello stabilimento e delle imprese d’appalto. «Solo il caso - sostengono i sindacati - ha voluto che non ci fossero feriti gravi. L’esplosione è stata provocata da un’indebita presenza d’acqua nel luogo dove venivano lavorate le scorie d’acciaio che, per cause da accertare, sono fuoriuscite dalla paiola». Ma secondo i sindacati questo incidente «dimostra carenze e inefficienze nell’organizzazione del lavoro e una mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’azienda».
Sott’accusa, dunque, «un clima di eccessiva pressione nei confronti dei lavoratori, una carenza e inefficienza dei mezzi, non più sufficienti a fare fronte all’aumento della produzione». Problemi che i sindacati dicono di avere denunciato da tempo.
In questo particolare momento, in presenza anche di riduzioni turnistiche, la produzione dell’acciaieria sarebbe infatti aumentata in vista della fermata dell’altoforno, prevista per sabato prossimo, e per far fronte alla richiesta di acciaio proveniente da altri stabilimenti del Gruppo Severstal. I sindacati ritengono importante questo aumento di produzione, tuttavia sottolineano la necessità di aprire un confronto con l’azienda sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle necessarie pause nell’aera a caldo, sull’entità delle manutenzioni e sulla formazione del personale. Insomma vogliono evitare che la fretta provochi «ritmi intollerabili con conseguente diminuzione della sicurezza, mettendo in discussione la dignità dei lavoratori».
Per l’azienda il direttore delle relazioni esterne, Francesco Semino, si scusa prima di tutto con la popolazione «per lo spavento e i danni che possono essere stati arrecati dall’esplosione». E mentre conferma che gli impianti non hanno subito danni strutturali e la produzione non si è interrotta, sottolinea «la necessità di non abbassare la guardia sulla sicurezza, lavorando meglio con sindacati e lavoratori perché episodi del genere non si ripetano. Il fatto che non ci siano stati feriti gravi - conclude - non ci deve indurre a sottovalutare ciò che è successo».
Fonte: "Il Tirreno" del 21.07.09

venerdì 10 luglio 2009

Come ottenere un risarcimento se si è vittime di un procedimento giudiziario troppo lungo

Chi è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. “legge Pinto”), una equa riparazione.

Benchè recentemente il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, abbia annunciato che la detta legge dovrà essere ripensata, (a seguito del Disegno di legge approvato ad ottobre sulla riforma della giustizia civile, per cui si potranno smaltire in tempi ragionevoli gli oltre 5 milioni di processi che giacciono nelle procure italiane), la legge Pinto ha introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento che preveda un’equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”).

Essa consiste nel riconoscimento di una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo ed ammonta a circa 1.000/1.500 euro, ma può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute) e a seconda della Corte territoriale competente.

La domanda può essere proposta a prescindere dall’esito della lite, sia che si vinca, si perda o si concili la causa davanti al giudice.

Per periodo ragionevole, solitamente si intende: 4 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo e un anno per la cassazione.

Qualora la domanda si proponga per una causa pendente, può essere liquidata una somma in base agli anni oltrepassanti il consentito. A fine procedimento può essere avanzata una seconda istanza per i successivi.

Ovviamente, nella determinazione del tempo ragionevole dovrà essere valutata una serie di circostanze, come ad esempio la complessità del caso o il comportamento delle stesse parti e del giudice.

Occhio ai termini. Il ricorso per equa riparazione va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso. E’ sempre proponibile, invece, in pendenza di causa.

IL PROCEDIMENTO.

II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.

Nel ricorso si dovranno esporre i fatti in maniera dettagliata. In particolare, sarebbe conveniente provare la lungaggine processuale attraverso la trascrizione pedissequa dei verbali di udienza, sì da dimostrare i ritardi intercorsi tra le udienze, soprattutto quelli relativi a rinvii d’ufficio. Bisogna, inoltre, allegare elementi da cui possa desumersi la violazione dell’art. 6, par. 1, anche sotto il profilo iniziale, laddove sia trascorso un notevole lasso di tempo tra il deposito della domanda e la data effettiva della prima udienza.

Orbene, una volta esaurita la procedura, la Corte d’Appello deposita presso la Cancelleria il decreto con il quale lo Stato Italiano viene condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto viene notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato.

Per quanto concerne il decreto che conclude il procedimento, esso sarà motivato in forma sintetica ed immediatamente esecutivo.

Se il Ministero non provvede volontariamente al pagamento delle somme, si potrà agire esecutivamente per il recupero forzoso del proprio credito.

Naturalmente i tempi dipendono dalla rapidità con cui le Corti d’Appello, dislocate sul territorio nazionale, provvedono alla fissazione dell’udienza ed al deposito del provvedimento conclusivo della procedura

In media, dal momento della proposizione del ricorso introduttivo a quello del concreto recupero dell’indennizzo, compresa la fase esecutiva, trascorre generalmente un lasso di tempo di circa 18 mesi.

DOCUMENTI NECESSARI: sono la copia della sentenza, se il procedimento si è concluso o il certificato di pendenza della lite, se è ancora in corso. Per poter meglio argomentare sull’eccessiva durata del processo, come spiegato, sarebbe opportuno anche depositare gli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa di costituzione e risposta, memoria difensiva, etc..), i verbali di udienza e le comparse conclusionali

domenica 28 giugno 2009

Indennizzo dell'infortunio sul lavoro e rischio elettivo.

Ai fini dell’indennizzo dell’infortunio sul lavoro, il rischio elettivo non si configura allorquando la condotta del lavoratore, pur volontaria, non necessitata ed anche imprudente sia tuttavia riconducibile all’attività lavorativa.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 18 maggio 2009, n. 11417.

Il caso ha riguardato un lavoratore infortunatosi mentre percorreva una strada pericolosa del posto di lavoro, per sua libera scelta e per nulla necessitata – a parere dei giudici di prime cure – e, pertanto, rientrante nell’ipotesi del rischio elettivo ed escludente l’indennizzabilità dell’infortunio.

L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che nelle sentenze di merito non si era tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione di diritto prospettata e non si era fatto alcuna menzione del rischio elettivo, essendo stata rigettata la domanda per asserito svolgimento di un’attività funzionale ad un suo esclusivo interesse.

La Corte, nel richiamare la costante giurisprudenza (Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995) ha ricordato che il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile “solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”.

In pratica, secondo l’orientamento della Corte, per configurare il rischio elettivo si devono integrare i seguenti presupposti:

a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;

b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur inconfrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;

c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa.

Il rischio elettivo rappresenta dunque una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione e perciò esclude l’indennizzabilità del lavoratore coinvolto.

Tuttavia – precisa il Collegio giudicante – quando l’evento è motivato da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, l’indennizzabilità.

Questo ragionamento ha condotto la Corte ad accogliere il ricorso, in quanto ha ritenuto che l’infortunio è occorso a fronte di una condotta del lavoratore che, sebbene imprudente ed in conseguenza di una scelta quantunque non necessitata, ma anzi evitabile, era in ogni caso ricollegabile alle finalità aziendali, essendo lo stesso avvenuto nell’espletamento dell’attività lavorativa e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali.

Fonte: Altalex, 12 giugno 2009. Nota di Gesuele Bellini
link:http://www.altalex.com/index.php?idnot=46157

venerdì 26 giugno 2009

Libri di testo: fornitura gratuita e semigratuita per l'anno 2009

Sono state varate le norme in materia di fornitura di libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per il corrente esercizio finanziario 2009.
Lo prevede il D.M. 11 giugno 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2009, n. 142) contenente le tabelle che definiscono la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2009/2010, della somma complessiva di € 103.291.000.

mercoledì 24 giugno 2009

Presupposti per il pagamento del lavoro straordinario dei pubblici dipendenti

Il lavoro straordinario reso dai dipendenti pubblici è retribuibile a condizione che sia stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti.
Così ha affermato il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 4 giugno 2009, n. 3460.
Il caso ha riguardato un dipendente comunale, il quale con ricorso al Tar competente si era visto riconoscere il pagamento – con contestuale condanna del Comune interessato – delle prestazioni di lavoro straordinario, che lo stesso aveva dimostrato di aver svolto, nel corso di alcuni anni, sulla base di prove documentali fornite dal medesimo.
Il Comune ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha ribaltato l’esito della sentenza impugnata, fissando i presupposti fondamentali che stanno alla base del pagamento del lavoro straordinario negli enti locali e in generale in tutte le pubbliche amministrazioni.
Il Collegio ha ricordato che i contratti collettivi degli Enti locali condizionano lo svolgimento del lavoro straordinario da un lato ad una precisa programmazione sulla base della valutazione di esigenze eccezionali debitamente motivate, dall’altro alla presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso, che consente di verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.
Questi principi, sanciti negli accordi sindacali degli anni ’80 – recepiti con relativi DPR – sono stati riproposti nella contrattazione collettiva dopo la c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego. Invero, l’art. 38 del CCNL 14/9/2000, del comparto Regioni Enti locali, nel premettere al primo comma che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro”, conferma al secondo comma il principio secondo cui la prestazione di lavoro straordinario deve essere “ espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente.”
In merito, l’Alto Consesso nella sentenza in esame ricorda come la pacifica giurisprudenza amministrativa (C.d. S., sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2217; C.d. S., sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472; C.d. S., sez. VI, Sez., 24 maggio 2007, n. 2648) ha frequentemente affermato che non è retribuibile il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione nei modi dovuti, atteso che occorre verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a dette prestazioni.
In assenza di autorizzazione non si può pretendere il pagamento delle ore lavorate in eccesso a quelle ordinarie nemmeno esperendo una generica azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., poiché – precisa il Consiglio di Stato – secondo l’indirizzo confermato anche dalla Cassazione, tale azione differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Detto riconoscimento si può manifestare in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti della p.a. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata, ma non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa.
L’applicazione del suddetto principio risulta evidenziato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (C.d.S. 10 novembre 1992, n. 1246; C.d. S., Sez. IV, 17 dicembre 1998) nelle quali, sulla base del fatto che la pubblica amministrazione aveva in talune circostanze beneficiato di un’utilità, il dipendente, quindi, per l’azione civilistica dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., aveva ottenuto il diritto di essere indennizzato, percependo la dovuta retribuzione.
Per completezza si ricordano le altre due ipotesi contemplate dalla giurisprudenza per il legittimo pagamento del lavoro straordinario, in assenza di una preventiva autorizzazione formale: la prima, quando lo svolgimento dell’attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell’amministrazione (ex plurimis, C. d. S., Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843), la seconda, quando, in situazioni del tutto eccezionali, verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a “sanare” l’assenza dell’autorizzazione preventiva (ex plurimis, C.d. S., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662).
Fonte: (Altalex, 16 giugno 2009. Nota di Gesuele Bellini)
link:http://www.altalex.com/index.php?idnot=46441

sabato 20 giugno 2009

La procedura dell’amministrazione di sostegno

1. La competenza del giudice tutelare
Normalmente la procedura per l’amministrazione di sostegno inizia e si svolge avanti al giudice tutelare. Anche quando sia promossa nell’ultimo anno prima della maggiore età (art. 405, comma 2, cod. civ.), affinché l’amministratore operi a decorrere dal diciottesimo anno, il ricorso deve essere proposto al giudice tutelare e non al tribunale per i minorenni. Il giudice tutelare viene così rivitalizzato come sportello periferico della giustizia della persona, prossimo ai bisogni e facilmente accessibile.
La procedura si svolge davanti al giudice tutelare sia nella prima fase che porta all’istituzione dell’amministrazione, sia nella seconda fase della sua gestione. In ciò si differenzia dalla procedura di interdizione e inabilitazione, anch’essa bifasica, che nella prima fase fino alla sentenza di interdizione o inabilitazione si svolge avanti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni e nella fase di gestione della tutela o curatela diventa competenza del giudice tutelare.
La procedura segue il rito definito di camera di consiglio, anche se recepisce alcune regole della procedura contenziosa dell’interdizione (art. 720-bis cod. proc. civ.).
La procedura è completamente gratuita, proprio perché rivolta a realizzare finalità dello Stato di protezione degli incapaci. Perciò gli atti e i provvedimenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione (e dunque al pagamento della tassa di registro) e sono esenti dal contributo unificato richiesto per gli ordinari procedimenti civili (art. 46 bis, disp. att. cod. civ.). Chi vi ricorre deve pagare solo le spese per il rilascio di copia di atti e le spese richieste dall’ufficiale giudiziario per l’esecuzione delle notifiche.
2. I soggetti legittimati a proporre ricorso
Molti soggetti sono legittimati a proporre azioni formali per promuovere l’amministrazione di sostegno. Due vi sono obbligati quando sono a conoscenza di una situazione che lo impone, il pubblico ministero e i responsabili dei servizi sanitari e sociali; tre altri soggetti ne hanno facoltà, i parenti, i conviventi stabili e l’interessato.
Prevedendo una legittimazione concorrente del pubblico ministero e dei responsabili dei servizi sanitari e sociali il legislatore ha voluto che la protezione della persona priva in tutto o in parte di autonomia diventi effettiva. Si è inteso ovviare al fenomeno diffuso dell’inerzia del pubblico ministero relativamente alla promozione di interdizione e inabilitazione, aggiungendo quali titolati all’iniziativa per l’amministrazione di sostegno i servizi che hanno un compito istituzionale di protezione dei soggetti deboli, sono direttamente a conoscenza delle situazioni su cui intervenire e possono meglio farsene portatori.
Il pubblico ministero è legittimato a promuovere l’amministrazione di sostegno perché è la parte pubblica che interviene nella cause riguardanti la capacità delle persone (art. 70, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Il fatto che la persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi “può” essere assistita da un amministratore di sostegno non attribuisce al pubblico ministero una mera facoltà di ricorso, dovendo egli attivarsi ogni volta che ne ravvisi le condizioni.
La legittimazione ad attivare l’amministrazione di sostegno dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona costituisce una novità in senso assoluto. Di norma i servizi sanitari e sociali hanno solo facoltà o doveri di segnalazione, di denuncia o di referto all’autorità giudiziaria. In questo caso invece i responsabili dei servizi sanitari e sociali, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento, sono tenuti a presentare ricorso direttamente al giudice tutelare ovvero, in alternativa, a procedere alla segnalazione al pubblico ministero (art. 406, comma 3, cod. civ.). I servizi non possono invece ricorrere per promuovere l’interdizione o l’inabilitazione.
Gli altri soggetti che possono presentare ricorso per l’amministrazione di sostegno sono i parenti entro il quarto grado (vi rientrano gli ascendenti, gli zii, i cugini primi), il coniuge, gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore). Ad essi si sono aggiunti i conviventi stabili del beneficiario, che possono meglio rendersi conto dei suoi bisogni.
Infine lo stesso interessato, anche se minore di età ma ultradiciassettenne, e anche se interdetto o inabilitato, può proporre ricorso per l’istituzione a suo favore di una amministrazione di sostegno. Il sostegno attraverso una amministrazione diventa così un diritto direttamente esigibile dal beneficiario.
Poiché la procedura ha natura di volontaria giurisdizione, le parti private (parenti e affini, coniuge, conviventi, soggetto beneficiario) possono presentare ricorso personalmente; in alternativa, senza esserne obbligate, esse possono farsi rappresentare e difendere da un avvocato e, se lo vogliono e ne ricorrono le condizioni, possono richiedere il patrocino a spese dello Stato. Anche i servizi possono depositare al giudice tutelare ricorso per l’amministrazione di sostegno in proprio, senza dovere essere assistiti da una difensore tecnico.
3. Il ricorso
Il ricorso per l’amministrazione di sostegno deve indicare, oltre che i dati del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore, il nominativo e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407, comma 1, cod. civ.).
Essenziale è una esaustiva elencazione delle ragioni per cui si chiede l’amministrazione di sostegno, al fine di individuare i bisogni della persona beneficiaria e i compiti di sostituzione e di assistenza che dovrebbero essere attribuiti all’amministratore. Il ricorso perciò deve illustrare brevemente le infermità o menomazioni della persona eventualmente con il corredo di una documentazione sanitaria, spiegare che per effetto di esse la persona non può provvedere in tutto o in parte ai propri interessi di cura e di buona amministrazione patrimoniale, indicare con chi la persona vive e quale è la sua situazione patrimoniale e reddituale, proporre le attività di sostituzione o di assistenza che potrebbero essere attribuite all’amministratore. Il ricorso non va riempito con altri formalismi, perché sarà poi il giudice tutelare a richiedere le informazioni e a disporre gli accertamenti.
Il ricorso presentato dai servizi sanitari o sociali potrebbe essere corredato da una relazione che racconti vicende personali e familiari, condizioni di salute, bisogni e desideri della persona interessata.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice tutelare del luogo dove la persona interessata ha residenza o domicilio.
4. Il procedimento
Il procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno segue alcune regole elementari (indicate dall’art. 407 cod. civ. e dall’art. 720 bis cod. proc. civ., che dispone l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni degli art. 712, 713, 716, 719 e 720 cod. proc. civ.).
Ricevuto il ricorso, il giudice tutelare fissa con decreto il giorno e l’ora dell’udienza in cui devono comparire avanti a lui il ricorrente, la persona proposta come beneficiaria dell’amministrazione e le persone indicate nel ricorso le cui informazioni ritenga utili (artt. 720 bis – 713, comma 1, cod. proc. civ.).
Il ricorso e il decreto che dispone la comparizione devono essere portati a conoscenza della persona interessata all’amministrazione, la quale può perciò contraddire e difendersi, e delle persone indicate nel decreto, e comunicati al pubblico ministero (artt. 720 bis – 713, comma 2, cod. proc. civ.). A tale fine essi devono essere notificati, a cura del ricorrente, a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Alcuni ritengono però che, come avviene di norma nei procedimenti in camera di consiglio, essendo in gioco interessi pubblici caratterizzati da un’ampia possibilità di azione di ufficio, il ricorso e il decreto debbano essere notificati a cura della cancelleria, che procederà tramite ufficiali giudiziari. Come soluzione intermedia altri propongono che il ricorrente debba provvedere a fare notificare il ricorso e il decreto a mezzo di ufficiale giudiziario al solo beneficiario, mentre la cancelleria provvederebbe a convocare con biglietti di cancelleria gli altri soggetti. Non essendo ancora chiara la modalità, è opportuno che chi ricorre si informi presso ogni tribunale sul modo in cui in quell’ufficio si ritiene debbano effettuarsi le notifiche.
Il ricorso e il decreto dovrebbero essere notificati in busta chiusa, per non portare il loro contenuto a conoscere di terzi.
L’audizione personale della persona cui il procedimento si riferisce è obbligatoria (a meno che la persona sia irreperibile) e, ove occorra, il giudice tutelare deve recarsi nel luogo in cui si trova per sentirla (art. 407, comma 2, cod. civ.).
Prima ancora di questa audizione e in ogni momento, parallelamente a ciò che è disposto nella tutela degli interdetti e dei minori (art. 361 cod. civ.), il giudice tutelare può, anche di ufficio, se necessario, adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e l’amministrazione del suo patrimonio (art. 405, comma 4 cod. civ.). La sola presentazione del ricorso consente dunque che siano assunti subito i provvedimenti necessari urgenti di protezione di una persona non autonoma, ancora prima della sua audizione e precedentemente al decreto di nomina dell’amministratore.
5. Le informazioni e gli accertamenti
Allo scopo di raccogliere i dati utili per la decisione il giudice tutelare procede all’assunzione delle informazioni dal ricorrente, dai parenti e dai terzi citati e provvede, anche di ufficio, per lo svolgimento degli accertamenti di natura medica e gli altri mezzi istruttori ritenuti utili (art. 407, comma 3, cod. civ.). Si deve accertare quale sia la menomazione o infermità che pregiudica il soggetto interessato, quali effetti abbia sulla sua capacità di agire, quali siano le sue residue capacità attuali di agire e come limitarle nel minore modo possibile, quale forma di sostegno gli potrebbe essere utile, come amministrare il patrimonio.
Mentre nell’interdizione tradizionale il giudice doveva rivolgersi essenzialmente alla competenza psichiatrica, nell’amministrazione di sostegno è necessario soprattutto conoscere il contesto di vita, accertare le effettive disabilità sociali e le abilità residue o potenziali e definire quale progetto di integrazione sociale si deve sostenere e con quali atti attribuiti all’amministratore si può attuare tale sostegno. Occorre inoltre avere un quadro della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto. A questo fine acquistano maggiore importanza le informazioni che pervengono dai parenti e dai servizi.
Fra gli accertamenti nei casi più complessi o controversi rientra anche la consulenza tecnica medica. Cambia però il quesito da porre, che nell’articolazione delle domande deve comprendere anche la disabilità e il livello di autonomia residua del beneficiario, gli atti in cui bisogna sostituirlo o è sufficiente assisterlo o che può compiere da solo. Occorre capire non tanto il grado di capacità di intendere e di volere ma ciò che la persona è in grado di fare.
6. L’istituzione dell’amministrazione di sostegno
All’esito della raccolta di queste informazioni il giudice tutelare, con decreto emanato entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, istituisce l’amministrazione di sostegno e provvede alla nomina dell’amministratore (art. 405, comma 5, cod. civ.). Seguendo il modello delle tutele, il giudice tutelare può anche provvedere con due decreti separati, uno di istituzione dell’amministrazione e l’altro di nomina dell’amministratore.
a) La nomina dell’amministratore deve avvenire secondo alcuni criteri predeterminati dalla legge (art. 408, comma 1, cod. civ.).
Lo stesso interessato può avere designato l’amministratore in previsione della propria eventuale futura incapacità, designazione che può ogni momento revocare successivamente. Egli può avere designato l’amministratore anche nel ricorso con cui ha chiesto per sé l’amministrazione o può averne indicato il nome quando è stato sentito dal giudice tutelare. Che l’amministrato abbia come amministratore una persona di sua fiducia, da cui si senta accompagnato, è molto importante per il significato stesso della misura.
In mancanza di designazione, o disattendendola per gravi motivi, alla scelta dell’amministratore provvede il giudice tutelare. La nomina di una persona giusta è fondamentale. La scelta va fatta “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”, e quindi rivolta al soddisfacimento di bisogni che possono essere molto diversi ed esigere competenze a attitudini conseguenti.
La preferenza va di norma ai parenti e alla persona stabilmente convivente che per consuetudine di vita meglio possono svolgere le attività sostitutive di cura, privilegiando in questo modo la relazione affettiva, o alla persona indicata dal genitore superstite.
Possono essere amministratori anche altre persone idonee. Per individuarle e prepararle appare lodevole l’iniziativa di corsi di formazione di amministratori di sostegno, rivolti a volontari, fra i quali il giudice tutelare possa attingere delle persone preparate e disponibili. Una alternativa interessante potrebbe essere seguire le indicazioni della associazioni degli utenti dei servizi, che dovrebbero venire coinvolte.
Infine, può essere amministratore una delle persone giuridiche elencate nel titolo II del libro I cod. civ. (artt. 11-13 cod. civ.): scelta da riservare preferibilmente ai casi in cui l’attività sostituiva è di mera amministrazione di beni.
Per l’amministratore di sostegno valgono le cause di incapacità e dispensa previste per il tutore (art. 411, comma 1 cod. civ., che richiama gli artt. 350-353 cod. civ.).
b. Il decreto deve inoltre indicare la durata dell’incarico dell’amministratore, e quindi dell’amministrazione stessa, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
c. Il decreto determina l’oggetto della amministrazione, con l’indicazione degli atti che l’amministratore può o deve compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario compie solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno e dei limiti di spese che l’amministratore può sostenere con l’utilizzo del denaro di cui il beneficiario dispone.
Il giudice tutelare determina i contenuti dell’amministrazione in modo che corrispondano alle sue finalità di protezione, decidendo di ufficio a prescindere dalle richieste delle parti (art. 407, comma 4, cod. civ.). Egli può disporre che l’amministratore sostituisca o assista il beneficiario nel compimento di qualsiasi atto in cui potrebbe sostituirlo un tutore o assisterlo un curatore. Il solo limite è che non può arrivare a privare il beneficiario di ogni spazio di autonomia perché il beneficiario “può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (art. 409, comma 2, cod. civ.).
Il giudice tutelare può anche allargare l’ambito di protezione disponendo che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni (art. 411, comma 4, cod. civ.). Perciò anche nell’amministrazione di sostegno, quando il giudice tutelare lo dispone ritenendo che ne sia il caso, possono operare divieti, come quelli di contrarre matrimonio o di fare testamento.
La giurisprudenza e le scienze sociali dovranno definire correttamente le categorie di atti per cui l’autonomia del soggetto viene ridotta e/o sostituita, sufficientemente chiare per assicurare l’affidamento dei terzi che consultino il registro delle amministrazioni di sostegno su cui vengono trascritte.
d. Infine, il decreto deve prevedere la periodicità con cui l’amministratore di sostegno è tenuto a riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. La periodicità della relazione perciò è determinata non dalla legge ma dal giudice tutelare in relazione all’oggetto e alla durata dell’amministrazione. L’amministratore non ha, come il tutore, l’obbligo di un rendiconto annuale, ma ha un obbligo di relazione, che può presentare oralmente o redigere per iscritto. Il contenuto della relazione è ridotto rispetto ad un rendiconto relativamente ai dati patrimoniali e reddituali (a meno che il giudice tutelare prescriva un rendiconto) ma si estende alle condizioni di vita personali e sociali.
7. La gestione
Nella gestione della amministrazione di sostegno successiva alla sua apertura si devono sottolineare alcuni punti.
L’amministratore di sostegno presta sempre giuramento (art, 411, comma 1, cod. civ., che richiama l’art. 349 cod. civ.) mentre non deve procedere all’inventario a meno che il decreto lo disponga (ex art. 411, comma 4, cod. civ.).
Il giudice tutelare segue la gestione attraverso le relazioni che gli pervengono con la periodicità determinata nel decreto istitutivo dell’amministrazione e in ogni momento può convocare l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione di sostegno e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e materiali del beneficiario (art. 44, disp. att. cod. civ.).
Il provvedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno è flessibile nei suoi contenuti lungo il periodo temporale della sua applicazione. Il giudice tutelare ha dei poteri modificativi di integrare o modificare, in ogni momento e anche di ufficio, le decisioni assunte (artt. 407, comma 4; 411, comma 4, cod. civ.), fino a potere pervenire alla sostituzione dell’amministratore (art. 413, comma 1, cod. civ.) e, in determinate situazioni, al suo esonero, sospensione o rimozione (art. 411, comma 1 cod. civ., che rinvia agli artt. 383-384 cod. civ.). Ogni volta che il giudice tutelare modifica o integra le decisioni assunte, la persona cui il procedimento si riferisce deve essere necessariamente sentita.
Nell’amministrazione di sostegno è flessibile anche la durata, che inizialmente può essere a tempo determinato o indeterminato (art. 405, comma 5, cod. civ.). Nel primo caso il giudice tutelare può prorogare l’incarico all’amministratore con decreto motivato pronunciato anche di ufficio prima della scadenza del termine (art. 405, comma 6, cod. civ.); nel secondo caso in qualsiasi momento il giudice tutelare può disporre la cessazione dell’amministrazione quando essa si riveli inidonea a realizzare la piena tutela dell’interessato o si determinino altri presupposti per tale cessazione (art. 413, comma 1, cod. civ.).
8. Gli atti compiuti nel corso dell’amministrazione
Gli atti compiuti nel corso dell’amministrazione di sostegno riferibili al beneficiario hanno un regime diverso a seconda della loro natura.
Il beneficiario conserva la piena capacità di agire per gli atti non compresi nell’amministrazione (art. 409, comma 1 cod. civ.) e per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409, comma 2 cod. civ.).
Per compiere validamente alcuni atti, oggetto dell’amministrazione, il beneficiario deve necessariamente essere assistito dall’amministratore di sostegno (art. 405, comma 6, n. 4 cod. civ.).
Ci sono poi altri atti, oggetto dell’amministrazione, che il beneficiario non può compiere e che in sua vece può compiere l’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo (art. 405, comma 6, n. 3 cod. civ.).
Infine, per il compimento degli atti più potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio che siano compresi nell’amministrazione, e rientrino fra quelli elencati negli artt. 375 e 376 cod. civ., l’amministratore deve essere specificamente autorizzato dal giudice tutelare (art. 411, comma 1, cod. civ.). Se però l’amministrazione è stata istituita per quel fatto specifico (come riscuotere la pensione ogni mese, vendere un bene, ecc.), nel decreto di istituzione è già compresa l’autorizzazione per quell’atto.
Sono nulle le disposizioni patrimoniali del beneficiario dell’amministrazione a favore dell’amministratore, anche se fatte sotto nome di interposta persona (art, 411, comma 2, cod. civ.), ma sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte dall’amministrato a favore dell’amministratore che sia coniuge, parente entro il quarto grado o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto stabilmente convivente (art. 411, comma 3, cod. civ.).
9. I passaggi dall’interdizione o inabilitazione all’amministrazione di sostegno
Talvolta all’amministrazione di sostegno si giunge in parallelo con un procedimento di natura contenziosa relativo all’interdizione o inabilitazione.
a) Ciò si verifica anzitutto allorché, nel corso di un procedimento proposto avanti al tribunale ordinario per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione, appare opportuno applicare all’interessato l’amministrazione di sostegno. In questo caso il giudice istruttore o il tribunale (a seconda della fase) di ufficio o a istanza di parte dispongono la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e, con un decreto, possono anticipare i provvedimenti urgenti di amministrazione di sostegno di cui all’art. 405 cod. civ. (art. 418, ult. comma, cod. civ.).
Il pubblico ministero e le parti private, ove concordino che la protezione della persona interessata possa essere definita con l’amministrazione, rinunciano agli atti del giudizio di interdizione o inabilitazione e segue l’estinzione del processo (art. 306 cod. civ.). Qualora invece una delle parti insista per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il tribunale provvede con sentenza a respingere o accogliere la domanda originaria.
b) Invece nelle ipotesi in cui si voglia istituire l’amministrazione di sostegno per una persona già interdetta o inabilitata devono intervenire due procedure contemporanee: l’una di revoca dell’interdizione o inabilitazione avanti al tribunale; l’altra di nomina dell’amministratore di sostegno avanti al giudice tutelare. In questo caso il pubblico ministero, i soggetti legittimati e lo stesso interdetto o inabilitato propongono istanza al tribunale per la revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione e, congiuntamente, ricorrono al giudice tutelare per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno (art. 406, comma 2, cod. civ.). Va ricordato che l’interdetto non può chiedere al tribunale la sola revoca della propria interdizione ma la revoca congiuntamente con la richiesta al giudice tutelare di nomina di un amministratore di sostegno.
Quando infine sia promosso un procedimento di mera revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (art. 429, ult. comma, cod. civ.), nel corso del giudizio il tribunale può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare ove ritenga opportuno che successivamente alla revoca di interdizione o amministrazione il soggetto sia assistito da un amministratore di sostegno.
Per dare continuità alla protezione della persona priva di autonomia e evitare sovrapposizioni di istituti diversi, il decreto con cui il giudice tutelare istituisce l’amministrazione di sostegno diventa esecutivo solo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (art. 405, comma 3, cod. civ.).
9. La pubblicità
Al fine di assicurare la correttezza delle relazioni con i terzi l’amministrazione di sostegno è soggetta ad un regime di pubblicità: la sua apertura e chiusura sono annotate in margine dell’atto di nascita del beneficiario; i decreti di apertura, di modifica e di chiusura sono iscritti in un apposito registro costituito presso il tribunale (art. 405, commi 7 e 8, cod. civ.).
Il terzo, che dall’atto di nascita ha notizia dell’esistenza di una amministrazione, può quando ne abbia interesse conoscere dal registro costituito presso il tribunale quali atti il beneficiario dell’amministrazione può compiere da solo, in quali atti egli deve essere assistito, quali atti devono essere svolti dall’amministratore di sostegno.

mercoledì 17 giugno 2009

Soluzione rinviata per la Gmt La Lucchini servizi prende tempo

Ancora nulla di fatto per il futuro dei 33 lavoratori Gmt (ex Cetras). Ha avuto carattere interlocutorio l’incontro tra sindacati e direzione Lucchini Servizi che presto acquisirà l’attività della Gmt al parco rottami e a “quota zero”. Le parti torneranno a vedersi il 24. E allora ci sarà anche la committente, la Lucchini. L’azienda che subentra nell’appalto deve assorbire tutto il personale: su questo non sembrano voler transigere Fim, Fiom e Uilm, presenti alla riunione con i segretari provinciali, nell’ordine Fausto Fagioli, Luciano Gabrielli e Vincenzo Renda. Il passaggio dalla mobilità viene giudicato fondamentale per trovare una soluzione che allontani lo spettro della perdita del posto dai 33 dipendenti dell’azienda emiliana, che da tempo versa in cattive acque. Tanto che i lavoratori, fatto salvo un acconto, devono ancora avere due mensilità. Finora, però, la lettera di avvio della procedura non è ancora pervenuta. Nell’incontro di ieri i sindacati hanno fatto notare che nel passato della Lucchini non ci sono precedenti: il passaggio di appalto non ha mai comportato esuberi. Il periodo di tempo che separa dalla prossima riunione servirà per approfondire i diversi aspetti. Al parco rottami sono 12 gli addetti che rischiano il posto. Gli altri 21 sono legati al settore Quota zero. L’emergenza occupazione nasce, quindi, dall’indisponibilità iniziale di Lucchini servizi ad assorbire i dipendenti Gmt. Le cause sono riconducibili alle difficoltà del periodo e alla conseguente cassa integrazione a carico di una trentina di persone. Un eventuale stato di agitazione potrebbe mettere a rischio il funzionamento dell’altoforno che si fermerà dal 20 luglio al 30 agosto per manutenzioni. In questa fase precedente, Lucchini Severstal, quindi, non vuole turbative che possano compromettere l’alimentazione dell’impianto a cui contribuisce l’attività del parco rottami. Un percorso praticabile potrebbe cominciare, dunque, dalla mobilità e proseguire con l’assunzione di tutti i 33 lavoratori in Lucchini servizi. Lì un’altra procedura di mobilità, stavolta incentivata, faciliterebbe le uscite, a vantaggio di tutti i trasferiti dalla Gmt.
Autore: V. Parrini
Fonte: il Tirreno del 17.06.09

lunedì 15 giugno 2009

Il superiore gerarchico che minaccia il dipendente di infliggergli una sanzione disciplinare rischia di incorrere nel reato previsto dall’art. 612, co

Fonte:http://www.altalex.com/index.php?idnot=46416
Autore:Gesuele Bellini)
E’ quanto è accaduto nella questione di cui si è occupata la Corte di Cassazione, nella sentenza 6 maggio 2009, n. 19021.
Il caso ha riguardato un dipendente comunale, agente di polizia locale, che durante il suo lavoro, mentre stava vietando al sindaco, alla guida della propria autovettura, il transito in una zona interdetta, quest’ultimo proferiva nei confronti del primo delle frasi in qualche modo intimidatorie, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari.
Nulla è valso il tentativo di difesa del sindaco nel dimostrare che il potere disciplinare spettava non a lui ma al segretario comunale, in quanto, secondo la Corte, ciò non poteva escludere l’intento minaccioso, tenuto conto che l’imputato comunque era sempre il capo dell’amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa.
Inoltre, a parere della Corte, la minaccia doveva ritenersi certamente grave, integrandosi il reato di cui al secondo comma dell’art. 612 c.p., proprio in considerazione della subordinazione gerarchica del dipendente nei confronti del primo cittadino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Sentenza del 6 maggio 2009 n. 19021
Composta dagli Ill. mi Sigg. :
Dott. Renato Luigi CALABRESE – Presidente -
Dott. Arturo CARROZZA – Consigliere -
Dott. Raffaello FEDERICO – Consigliere -
Dott. Vito SCALERA – Consigliere -
Dott. Gian Giacomo SANDRELLI – Consigliere – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) F. NICOLA N. IL 11/07/1960
avverso SENTENZA del 05/10/2007
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CARROZZA ARTURO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo Montagna che conclude a l’inammissibilità del ricorso che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv.
Uditi i difensori Avv.
FATTO E DIRITTO
l. - La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla determinazione della pena nei confronti di XXX, in relazione al reato di cui all’art. 612, 2° comma, c.p. In danno di XXX, per avere proferito, all’indirizzo di costei, che stava vietando al primo, alla guida della propria autovettura , il transito in una zona interdetta, la seguente frase: “io sono il tuo capo e devi fare quello che dico io; lunedì ti voglio a rapporto, quella è la macchina, fai la contravvenzione”, -ma in parziale riforma
ha rideterminato i danni liquidati in favore della stessa, costituita parte civile, in € 5.00,00 2.- L’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione, falsa ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 612,2° comma c.p., in quanto: a.- la frase attribuita ad esso XXX non era idonea a coartare la libertà psichica della XXX e la sua determinazione; b.- il male minacciato non poteva dipendere da esso stesso, perché egli, come sindaco non era legittimato ad infliggere sanzioni disciplinari; c. - nessuno scopo giusto aveva da perseguire perché egli aveva già percorso la strada in senso vietato e aveva sollecitato la compilazione del verbale; d.- la frase proferita doveva ritenersi una mera manifestazione di un’intenzione priva di attuabilità; e.- la frase era stata pronunciata in uno stato di “ ira sociale” davanti all’arroganza della XXX, animata dalla smania di censurare pubblicamente, anche al di là dello zelo, il sindaco; f.- la minaccia non doveva ritenersi il grave; g.- l’ipotesi delittuosa poteva ritenersi quella di cui all’art. 650 c.p.
3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno dato conto di come dalle dichiarazioni dei testi escussi risultava che il XXX, nonostante l’impossibilità di transitare nella zona, interdetta al traffico veicolare, peraltro su ordinanza sindacale dello stesso XXX, e il divieto opposto dal vigile XXX, nel rispetto della normativa, avesse pronunciato la frase “io sono il tuo capo, tu devi obbedire ai miei ordini, domani ti voglio nel mio ufficio a rapporto” e subito dopo avesse, con una sgommata, ugualmente proseguito nonostante il divieto di circolazione. Gli stessi giudici del merito hanno di conseguenza legittimamente e con logica evidenziato che il XXX non avesse chiesto una semplice relazione di servizio sui fatti, che peraltro erano a conoscenza dello stesso sindaco, ma avesse voluto intimidire, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari, il vigile urbano, che aveva cercato soltanto di fare rispettare il divieto, per “non avere ubbidito ai suoi ordini”. E, difatti, la Corte territoriale ha precisato che successivamente come risultava da una testimonianza il XXX aveva chiamato davanti a sé sia la XXX che il Comandante per verificare la possibilità di un’azione disciplinare.
Il fatto che il potere disciplinare spettasse al Segretario comunale non poteva escludere l’intento minaccioso tenuto conto che l’imputato comunque era sempre il capo dell’amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa. Per cui la minaccia era certamente grave, come, peraltro, evidenziato dai giudici del merito, proprio in considerazione della subordinazione gerarchica.
Che il fatto fosse idoneo a incutere timore e turbamento è provato da quanto evidenziato dalia Corte territoriale e cioè che la XXX, nell’occasione, si trovò sconvolta e in lacrime.
La deduzione che il fatto poteva essere riconosciuto come violazione dell’art. 650 c.p., non trova alcuna consistenza, perché il fatto contestato non è l’inosservanza del divieto bensì la minaccia al vigile urbano.
La manifesta infondatezza del ricorso importa che lo stesso va dichiarato inammissibile. Ne consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma determinata, per le ragioni di inammissibilità, in euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”(Corte Cost . n. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
ROMA 22 gennaio 2009
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 MAGGIO 2009

giovedì 11 giugno 2009

Ricongiungimento familiare per lo straniero con reddito pari all’assegno sociale

Con la Sentenza del 20 maggio 2009 n. 11803 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere ancora una volta in materia di ricongiungimento familiare, in specie sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che, con decreto del 20 gennaio 2005, aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale milanese aveva annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia allora minorenne.
Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in Carica, lamentava in primis la errata applicazione da parte della Corte territoriale della lettera b) dell’art. 29 d.lgs. 286/1998, in quanto la figlia aveva compiuto la maggiore età dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e quindi avrebbe dovuto applicarsi la lettera b bis del citato articolo, in secundis, riteneva non dimostrata la titolarità di un rapporto di lavoro del richiedente avente durata almeno annuale.
Il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, la quale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e condannato il Ministero alla spese del procedimento, parte dalla lettera dello art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/1998 nel quale il legislatore prevede i requisiti oggettivi per l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare. Essi sono:
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiare conviventi con il richiedente.
L’importo dell’assegno sociale per il 2009 è fissato in 409 euro mensili, somma di cui lo straniero aveva fornito nel giudizio di primo grado mediante la produzione di buste paga percepite.
Inoltre il secondo comma dell’art. 29, così come modificato dalla legge n. 189/1992 e poi dal d.lgs. n. 5/2007, dispone che ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento.
“La norma – concludono i giudici della Cassazione – ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età.
Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito”.

Fonte:Altalex, 11 giugno 2009. Nota di Angela Allegria
Link:http://www.altalex.com/index.php?idnot=46300


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE
Sentenza 20 maggio 2009, n. 11803
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 19295-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in Carica, elettivamente domicjliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope Iegis;- ricorrente
contro
****
- controricorrente -
avverso il decreto Rg. 482/05 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 10.01.2006 il 20/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 27/01/2009 dai Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’
udito l’Avvocato P. DARIO per il controricorrente che insiste nel rigetto del ricorso;
udito il P.G. in persona del Dott. MARINELLI VINCENZO che conferma le conclusioni scritte.
Svolgimento del processo
La corte d’appello di Milano con decreto deI 20 gennaio 2005 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell’ 11 luglio 2005, con il quale è stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto dal cittadino senegalese **** in favore della figlia ****, nata il 18 novembre 1985.
La corte territoriale, premesso che il nulla osta era stato rifiutato per l’accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente, ha osservato che quando sia richiesto il ricongiungimento con una figlio minore (tale essendo la figlia del richiedente al momento della richiesta) l’art. 29, 3 comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e ha rilevato che lo straniero aveva fornito la prova, mediante produzione di buste paga di percepire nell’ultimo anno un reddito ben superiore alla soglia minima prevista dalla legge.
Il Ministero dell’inteno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Resiste con controricorso il ****
Motivi della decisione
1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998, il Ministero lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione della lettera b) della citata disposizione, riguardante i figli minori, mentre nella specie, avendo la stessa compiuto la maggiore età dopo la domanda di nulla osta, avrebbe dovuto farsi applicazione della lettera b bis. Lamenta inoltre che non stata richiesta la dimostrazione della titolarità di un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.
2. Il ricorso à manifestamente infondato.
L’art. 29, 30 corna lettera lettera b) d.lgs. n. 286/1998, nel caso in cui lo straniero richieda ilricongiungimento con figlio minore: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l’art, 23, l comma della legge n. 189 del 2002 e poi con l’art. 2, 10 comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. La norma ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età.
Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 1.00, 00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
DEPOSITATO N CANCELLERIA il 20.05.2009.

sabato 6 giugno 2009

“IL COGNOME MATERNO PUO' ESSERE ANTEPOSTO A QUELLO DEL PADRE CHE NON HA RICONOSCIUTO IL FIGLIO AL MOMENTO DELLA NASCITA"

Il cognome materno può essere anteposto a quello del padre che non ha riconosciuto il figlio contestualmente alla nascita. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12670 del 28 maggio 2009, ha respinto il ricorso del padre naturale di una bambina che l'aveva riconosciuta soltanto molti mesi dopo la nascita. "In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale - si legge in fondo alle motivazioni - riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa come proiezione della sua personalità sociale, e poiché l'art. 262 c.c. disciplina autonomamente e compiutamente la materia, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico né dall'esigenza di equiparare, almeno tendenzialmente, il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate nel citato articolo, che presiedono all'attribuzione del cognome del figlio legittimo". Insomma il comune denominatore delle decisioni sui minori resta sempre la prevalenza del bene di questi su tutti gli altri interessi contrapposti. Il Collegio lo dice espressamente in un altro passaggio chiave: "nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere e del dovere adottare una soluzione avendo riguardo all'unico criterio di riferimento dell'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità nell'attribuzione del cognome, pure in ordine all'assunzione del patronimico".

mercoledì 3 giugno 2009

"Ora la Val di Cornia rischia il degrado"

«Ora la Val di Cornia rischia il degrado» L’allarme lanciato dal professor Settis e dall’architetto De Lucia
L’accusa: «Alle scelte urbanistiche da cui è nato il sistema dei Parchi si sta sostituendo una politica di negoziazione tra pubblico e privato». Gli esempi negativi dello sviluppo edilizio di San Vincenzo e Campiglia
VENTURINA. Saletta comunale gremita, lunedì sera, in occasione dell’incontro “La politica del cemento. La Toscana tra sviluppo e cultura del territorio.” Con il professor Rossano Pazzagli, docente all’Università del Molise, in veste di moderatore, l’urbanista Vezio De Lucia ed il professore di archeologia greca e romana Salvatore Settis hanno illustrato la situazione non incoraggiante in cui versa l’urbanistica in Italia. Verso la quale pare indirizzarsi - ad avviso dei due esperti - anche la Toscana. De Lucia è stato membro del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e consulente scientifico dei piani strutturali dei Comuni di Piombino, Campiglia e Suvereto. Settis è da dieci anni direttore della Normale di Pisa e si imposto all’attenzione della cronaca per la denuncia sullo sviluppo edilizio di San Vincenzo, che a suo avviso ha assunto aspetti preoccupanti. «Prima la Val di Cornia veniva portata ad esempio - ha detto il professor Pazzagli nell’introduzione - oggi è finita anch’essa sul banco degli imputati. Si è generalizzata la politica delle varianti al piano strutturale, ridotto progressivamente il potere dei consigli comunali, quasi azzerata la programmazione coordinata e creato un divario tra cultura e politica». L’urbanista Vezio de Lucia ha tratteggiato la storia dei migliori esempi di urbanistica. «Quando questa scienza non solo si faceva carico della tutela, ma ne era elemento fondativo», ha affermato, ricordando gli esempi della preservazione delle colline fiorentine e dell’Appia Antica a Roma nel 1965 per merito del ministro Giacomo Mancini. A questi De Lucia ha aggiunto quello della Val di Cornia ed i piani coordinati della Provincia di Livorno Questa tendenza lodevole è sbocciata nella nostra zona nella nascita del sistema dei Parchi, «che non ha confronti in nessuna parte d’Italia e probabilmente d’Europa». L’urbanista ha citato anche esempi da non seguire «l’obliterazione dell’urbanistica milanese», mentre per Roma «si sta per esaurire il più grande patrimonio archeologico». Il dato preoccupante è che anche la Val di Cornia, secondo De Lucia, sembra inserirsi in questa fase di degrado, in cui agli atti autoritarivi dello Stato si va sostituendo la «negoziazione tra pubblico e privato, coi risultati che sono sotto gli occhi di tutti». Poco incoraggiante è stato anche l’esame del professor Settis, che nel 2003 ha dato alle stampe “Italia Spa. L’assalto al patrimonio culturale”, vincitore del premio Viareggio. «Il paesaggio è il grande malato d’Italia - ha esordito, citando dati Istat sul territorio - progressivamente divorato dall’edilizia». In Toscana, nell’ultimo anno, il 17,7% di territorio sarebbe stato inghiottito dal cemento, col risultato di avere 70mila ettari coltivati in meno e la scomparsa del 7% di piccole aziende agricole. «Come è possibile che l’Italia ci sia il più basso tasso di crescita demografica e i più alto tasso di urbanizzazione? Questa è una bomba - ha sostenuto Settis - destinata ad esplodere». «La spinta lodevole della Val di Cornia nasceva dalla concezione del paesaggio come bene comune - ha sostenuto il professore - oggi invece i Comuni stanno svendendo il territorio. E non è accettabile la linea difensiva di chi minimizza la situazione in Toscana prendendo a esempio le regioni in uno Stato peggiore». «Molti gli interventi e le testimonianze degli aspetti critici del cambiamento della nostra zona, dalla persistente vicinanza dell’industria a Piombino, al problema delle Cave campigliesi. Sono intervenuti anche due candidati sindaco. Massimo Zucconi, che concorre a Campiglia per la lista “Il Comune dei cittadini”, ha ricordato il coraggio dell’amministrazione piombinese che eliminò 180 ettari di costruzioni abusive, che interessavano 10mila persone, dalla Sterpaia e di quanto il sistema dei Parchi sia debitore degli stralci ai piani regolatori che hanno salvato il territorio dove quel sistema è sorto. Nicola Bertini, candidato per il “Forum di centrosinistra” a San Vincenzo, ha lamentato elasticità del concetto di interesse pubblico, che pare aggiustarsi ad incastro, a suo dire, ai progetti di provenienza privata. Un pubblico numeroso, ma composto solo in piccola parte da campigliesi. Qualcuno tra gli intervenuti ha fatto notare tra l’altro la completa assenza di amministrativi e consiglieri comunali: «Non vengono mai a queste serate di approfondimento.
Articolo di Francesco Rossi dal Tirreno del 3.06.2009

martedì 2 giugno 2009

Violenza da "mobbing" sul posto di lavoro

1. L’auspicata attenzione della magistratura per il “mobbing”
Dopo analisi sociologiche internazionali (1) e nazionali (2) , dopo indagini dottrinali giuslavoristiche (3), dopo la presentazione di proposte e disegni di legge per la prevenzione e repressione del fenomeno (4), dopo inchieste televisive (quantunque mal condotte (5) e quindi deludenti e diseducative), il “mobbing” approda nelle aule giudiziarie, ad opera di quei pochi lavoratori e lavoratrici che - superando le “sacche di omertà” dei colleghi aziendali e quindi le difficoltà probatorie - hanno avuto il coraggio di iniziare azioni di risarcimento di danni da dequalificazione e da pregiudizio subito nello stato di salute psico/fisica, in conseguenza delle vessazioni, delle angherie, dell’emarginazione, della sotto utilizzazione o inedia lavorativa, dei controlli ossessivi, della disinformazione scientifica e delle persecuzioni disciplinari di cui sono stati fatti oggetto dai propri superiori (c.d. “mobbing verticale”) e dai loro colleghi, tradizionalmente con l’avallo ed il sostegno, anche in forma di colpevole indifferenza, dei superiori (c.d. “mobbing orizzontale”).
Prima in data 16 novembre 1999 (in causa Erriquez c. Ergom Materie Plastiche SpA (6) e poi in data 30 dicembre 1999 (in causa Stomeo c. Ziliani SpA, il Tribunale di Torino (in veste di giudice unico del lavoro di 1° grado) ha emesso due decisioni dirette a sanzionare – invero con una somma secondo noi inadeguata ma simbolicamente deterrente, liquidata a titolo di risarcimento di danno a favore delle ricorrenti - le prevaricazioni, le denigrazioni, le offese alla dignità, la dequalificazione professionale ed il danno biologico subito da due lavoratrici, entrambe risoltesi a rassegnare le dimissioni dalle rispettive aziende.
La prima lavoratrice era stata confinata a lavorare ad una stampatrice in un locale angusto, inibente il contatto con i colleghi, e costretta a subire le bestemmie e le ingiurie indirizzatele dal caporeparto nei momenti in cui questi veniva richiesto di interventi per “guasto macchina”, con la conseguenza di cadere in “sindrome depressiva di tipo reattivo con agorafobia” occasionante una assenza prolungata dal lavoro per diversi mesi; la seconda lavoratrice, a seguito di sollecitazione alle dimissioni effettuata in un colloquio pressante direttamente dal titolare dell’azienda dopo aver questi appreso che il di lei convivente si era impiegato in un’azienda concorrente, era rimasta così turbata da cadere in uno stato di crisi psicologica (con ricorso all’opera del neurologo durante la conseguente caduta in malattia prolungata per sindrome “depressiva di tipo reattivo”), era stata nel corso della malattia sostituita nel lavoro (di impiegata all’ufficio estero, con compiti di interprete e di traduzioni tecniche in lingua straniera) da una neo assunta dall’esterno, infine destinata (al rientro dalla malattia) a compiti dequalificanti di magazzino, rivelatisi talmente insopportabili da indurla alle dimissioni.
Nelle due similari decisioni, il giudice del lavoro del Tribunale di Torino ha stabilito: “Il “mobbing” (dal verbo inglese “to mob”, attaccare, assalire), designante in etologia il comportamento di alcune specie di animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo, è riscontrabile anche nelle aziende quando si versa in presenza di ripetuti soprusi da parte dei superiori ed, in particolare, di pratiche dirette ad isolare il dipendente dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il cui effetto è quello di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio.
Il datore di lavoro – tenuto ex art. 2087 c.c. a garantire l’integrità fisio/psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti – è chiamato a rispondere del risarcimento del danno sofferto (sia biologico sia da dequalificazione professionale) da liquidarsi in via equitativa, più interessi legali e trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica per le valutazioni e le eventuali iniziative del caso in relazione a quanto accertato in corso di giudizio”.
Come ha riconosciuto Cass. 20 aprile 1998, n. 4012 (7) in una fattispecie di lavoratore bancario colpito da grave malattia nervosa in seguito a tre rapine nella Filiale ove operava – favorite dal mancato approntamento aziendale delle misure di sicurezza tecnologicamente più avanzate e quindi da violazione dell’art. 2087 c.c. – nel caso in cui ad un inadempimento datoriale si accompagnino per il lavoratore pregiudizi alla salute (depressione, infarti, ecc.), il lavoratore può agire congiuntamente per il risarcimento del “danno biologico” (lesione dell’integrità psico-fisica) e per il risarcimento del “danno morale” – che l’art. 2059 c.c. ricollega alla ricorrenza di un reato – perché la violazione datoriale delle norme a tutela della salute (art. 2087 c.c.) come della professionalità (art. 2103 c.c.), quando determini casualmente danni all’integrità psico-fisica, attualizza il reato di “lesioni personali colpose” ex art. 590 c.p. “atteso che le lesioni colpose costituiscono proprio quella fattispecie criminosa tipica, procedibile d’ufficio (art. 590 c.p.), che giustifica il risarcimento dei danni morali (art. 2059 c.c. e 185 c.p.)”(così Cass. n. 4012/1998, cit.).
Resta pacificamente autonoma e praticabile disgiuntamente l’azione penale (diversa da quella risarcitoria in sede civile per i danni morali) nei confronti dei responsabili aziendali (superiori) e/o dei colleghi “mobber” (responsabili di aver posto in essere pratiche vessatorie ed emarginanti, determinative di dequalificazione e forzata inattività, fonte di pregiudizi alla salute), ai fini dell’irrogazione delle pene restrittive della libertà personale ex art. 590 c.p.
Naturalmente il lavoratore o la lavoratrice si debbono ben guardare da intraprendere iniziative giudiziarie, sia in sede civile che penale, caratterizzate dall’addebito di “mobbismo” (o di molestie sessuali) se non hanno la ragionevole certezza di poter provare (anche per testi) gli addebiti, perché – come ha avuto modo di sancire la Cassazione nella recente decisione dell’ 8 gennaio 2000, n. 143 (in causa Filonardi c. Henkel SpA (8) – l’impossibilità di provare gli addebiti, pur in presenza di un inequivoco clima di omertà aziendale (giudizialmente riconosciuto), legittima il datore di lavoro anche al licenziamento per “vulnerazione del requisito fiduciario” insito nel rapporto di lavoro, a seguito di un addebito risoltosi in diffamazione o denigrazione di un responsabile aziendale, anche in considerazione del fatto che la patologia indotta (nella fattispecie, ed in via di normalità) dal mobbing “aveva prodotto - ad avviso della Cassazione (n.d.r.) - uno stato di alterazione emotiva ma non una malattia limitante la capacità di intendere e di volere” della dipendente accusatrice.
Le attuali decisioni del Tribunale di Torino (rese in sede civile) erano state precedute da un analogo interessamento della magistratura penale rivolto nei confronti dei c.d. “confinati all’inattività” nella palazzina Laf dell’Ilva di Taranto, ove da sede dell’ex laminatoio a freddo - divenuta poi spettrale ricordo di un’era finita - aveva ricominciato a ripopolarsi dal maggio 1997 (raggiungendo il numero di oltre 70 presenze all’inizio del 1998), tramite l’invio ad opera della Direzione aziendale di “impiegati” che non avevano accettato la richiesta di “novazione” del rapporto di lavoro impiegatizio in quello di “operaio”, a parità di stipendio. Quel gruppo di ex impiegati era finito per diventare una folla di nulla facenti, vagolanti nei lunghi corridoi o stanziale con gli occhi fissi sui muri degli uffici spogli, ridefiniti “reparto confino” (di infausta memoria ante Statuto dei lavoratori) o “palazzina lager” o “ufficio spauracchio”, in considerazione dell’attesa finalità aziendale di piegare per tal via i riottosi alla soluzione dequalificante della “reformatio in peius” del loro rapporto di lavoro, con trasformazione da impiegati in operai. Fino a che, nel novembre 1998, il locale procuratore della Repubblica Francesco Sebastio è arrivato con i carabinieri, ha fatto uscire i 79 lavoratori presenti e ha messo i sigilli sulla palazzina sequestrardola come possibile corpo di reato. Come asserisce l’estensore dell’articolo “Professione nullafacente: pagati per non lavorare”, pubblicato su “Correre Lavoro” (supplemento del Corriere della sera) del 21 gennaio 2000, p. 3 – “era quello il primo passo che ha portato il 15 dicembre 1999 all’apertura di un processo contro Emilio Riva, suo figlio Claudio ed altri 10 dirigenti Ilva, con le imputazioni di tentata violenza privata e di frode processuale. Un procedimento che per ora si è fermato alle premesse e che verrà ripreso il 28 marzo 2000, ma che sicuramente rappresenta il primo processo per “mobbing”, mai intentato contro un imprenditore”. Naturalmente l’azienda nega il “mobbing” collettivo e sostiene trattarsi di un “reparto di attesa per dipendenti oramai privi di un posto di lavoro in Ilva, l’unico modo per evitarne il licenziamento”(7 bis).
2. Definizione e caratteristiche del mobbing
Con l’evidenziazione delle statuizioni giuridiche e la rappresentazione di realtà effettuali il lettore ha chiaramente percepito il fenomeno del “mobbing”, ovverosia di quella subdola violenza che viene attualizzata nei posti di lavoro, eminentemente a danno di impiegati e personale direttivo particolarmente qualificato, e perciò stesso inviso ed osteggiato da coloro che intendono mantenere uno stile di vita aziendale scadente, burocratizzato e deprofessionalizzato. Non è tuttavia superfluo un approfondimento di carattere scientifico e comparativo, al fine di mettere più chiaramente in luce le caratteristiche di questa pratica vessatoria.
Il “mobbing” oramai è una realtà studiata ed assodata e si stima che in Europa oltre l’8% dei lavoratori sia stato oggetto di intimidazioni o soprusi da parte di persone in organico alla stessa azienda. Tradotto in numeri ciò significa che i “mobbizzati” sono stati circa 12 milioni nel vecchio Continente, di cui almeno un milione in Italia, ove l’indagine sul fenomeno ha preso piede molto più tardi.
Si definisce “mobbing” – dal verbo inglese “to mob” (significante “assalto di gentaglia o plebaglia”), e dal latino “mobile vulgus” (che significa appunto “il movimento della gentaglia”) – l’aggressione della gentaglia d’ufficio nei confronti del novellino, del più bravo e del più ambizioso. Il vocabolo “mobbing” è molto usato anche nel mondo animale per descrivere il comportamento di aggressione del “branco nei confronti di un animale o esemplare isolato”.
Si può quindi definire “mobbing” – quale violenza sul posto di lavoro – la “aggressione” sistematica posta in essere dal datore di lavoro o da un suo preposto o superiore gerarchico oppure anche da colleghi o compagni di lavoro, con chiari intenti discriminatori e persecutori, protesi ad emarginare progressivamente un determinato lavoratore nell’ambiente di lavoro ed ad indurlo alle dimissioni, per ragioni di concorrenza, gelosia, invidia o di altro comportamento o sentimento socialmente deprecabile.
Per comprendere la violenza da “mobbing” bisogna rifarsi alle indagini ed agli scritti del primo e del più autorevole studioso di questa patologia: Heinz Leymann (nell’opera “Il contenuto e lo sviluppo del mobbing sul lavoro”, risalente al 1990, cui ha fatto seguito, nello stesso decennio, “Il mobbing sul lavoro e lo sviluppo delle malattie post-traumatiche da stress”).
Le indagini furono effettuate inizialmente in Svezia negli anni ’80 ed evidenziarono come il “mobbing” sul lavoro (che ha come corrispondente il “bullismo” tra gli studenti ed il “nonnismo” nella vita militare) fosse una incisiva forma di prepotenza, vessazione, molestia e di stress sociale sul posto di lavoro, che si caratterizzava sia nelle forme minori dell’isolamento sociale di una persona, nel tenerlo scientificamente all’oscuro delle informazioni aziendali indispensabili per lo svolgimento del lavoro, nel chiacchiericcio o dicerie inventate su di esso a fini di screditamento, sia nelle manifestazioni più pesanti consistenti nel privarlo di lavoro e lasciarlo inattivo e privo di ruolo, ovvero nell’assegnargli compiti ed incarichi al disotto o al disopra della sua qualificazione professionale a fini di porlo in difficoltà, nelle minacce di cacciarlo dall’azienda o nelle violenze fisiche. L’intento ed il risultato finale delle iniziative persecutorie da “mobbing” era (e resta) quello di indurre la vittima a lasciare l’azienda, tramite normalmente atto di dimissioni o pensionamento anticipato in ragione dell’insostenibilità psicologica della situazione stressante.
Leymann definisce il “mobbing” sul lavoro “una forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma sistematica - e non occasionale o episodica – da una o più persone, eminentemente nei confronti di un solo individuo il quale, a causa del mobbing, viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatto oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. Queste iniziative debbono ricorrere con una determinata frequenza (statisticamente: almeno una volta alla settimana) e nell’arco di un lungo periodo di tempo (statisticamente: per almeno sei mesi di durata). A causa dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento determina considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali”.
La definizione di “mobbing” esclude dal suo campo i “conflitti temporanei” e focalizza l’attenzione sul momento in cui la durata e l’intensità del comportamento vessatorio determina condizioni patologiche dal punto di vista psichiatrico o psicosomatico. In altre parole – come dice Leymann - la distinzione tra “conflitto” sul lavoro e “mobbing” non consiste su “ciò” che viene inflitto alla vittima e sul “come” viene inflitto, ma piuttosto sulla “frequenza” e “durata” di qualsivoglia trattamento vessatorio venga inflitto. Si distingue, infine, dal “bullismo” studentesco o dal “nonnismo” militare perché mentre queste ultime forme di aggressione sono fortemente caratterizzate da atti di violenza o minaccia fisica, il “mobbing” sul posto di lavoro raramente sfocia in violenza fisica ma è caratterizzato da “comportamenti subdoli e molto più sofisticati”.
Non è difficile per ciascuno di noi riscontrare nelle innanzi sinteticamente riferite vessazioni la maggior parte delle forme di prevaricazione, di sopruso e di aggressione tramite cui prende forma quella tipica violenza nei posti di lavoro che va sotto il nome di “mobbing”. Patologia che ha determinato nel nostro Paese una serie di siti Internet (9) dotati anche di “forum” in cui le vittime si scambiano le loro esperienze (ove emerge una realtà drammatica nella Pubblica amministrazione, nel settore del credito e, a scalare, nelle realtà industriali e commerciali del Paese), la costituzione di un “Movimento Italiano Mobbizzati Associati” (10), la fondazione di una Associazione di ricerca sul “mobbing”, con compiti anche di assistenza legale (11), l’attiva operatività del Centro di disadattamento lavorativo operante presso la Clinica del Lavoro di Milano (12), ed infine la presentazione di sei iniziative di legge sulla repressione del “mobbing”, già citate in precedenza in nota 4. Queste ultime iniziative (ancora insufficienti allo scopo repressivo, in quanto non configurano, esclusion fatta per la p.d.l. n. 1813/’96 dell’On. Cicu e per la p.d.l. n. 6667 dell’On. Fiori, il “mobbing” quale reato penalmente rilevante) prevedono in sintesi (in particolare il d.d.l. n. 4265/1999 e n. 4512/2000): a) la definizione di mobbing consistente, in piena aderenza con quanto innanzi esposto, in “violenze morali e persecuzioni psicologiche…poste in essere da colleghi o superiori, con carattere sistematico, duraturo ed intenso”; b) la tipologia esemplificativa delle pratiche strutturanti il “mobbing, tra cui rientrano “gli atti vessatori, persecutori, le critiche ed i maltrattamenti verbali esasperati, l’offesa alla dignità, la delegittimazione d’immagine, la rimozione da incarichi già affidati, l’immotivata marginalizzazione (o esclusione) dalla normale comunicazione aziendale, la sottostima sistematica dei risultati, l’attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica o di salute,in trasferimenti non oggettivamente motivati ed in altri atteggiamenti di carattere manifestamente vessatorio ed ingiustificato che modificano la personalità del lavoratore e che possono indurlo ad abbandonare il lavoro”(tramite le dimissioni, n.d.r.); c) la responsabilità del datore di lavoro, quale capo dell’impresa, per gli atti di mobbing posti in essere dai sottoposti; d) la sanzionabilità disciplinare degli atti di “mobbing orizzontale” e il diritto del vessato al risarcimento, dietro liquidazione equitativa giudiziale, del danno (morale, biologico e professionale); d) l’impugnabilità entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, ex art. 2113 c.c., delle “conseguenze per gli atti derivanti dalle violenze psicologiche, ipotizzati nella variazione delle qualifiche, nelle mansioni, negli incarichi, nei trasferimenti nonché nelle dimissioni determinate da azioni di violenza morale e persecuzione psicologica”.
Al riguardo va detto che le proposte di legge n. 1813/1996, n.6667/2000 e n. 6410/1999 sono state assegnate congiuntamente all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera e n’è già iniziata la discussione, che – peraltro e com’era scontato – ha visto, nella seduta del 22 marzo 2000, prese di posizione “partigiane” e “frenanti” da parte dei rappresentanti delle forze politiche di centro destra, ad opera, prima, dell’On. le “imprenditrice” Prestigiacomo (FI), che ha asserito la necessità di evitare che “si introducano delle normative che prestino il fianco ad un utilizzo strumentale da parte dei lavoratori, legando le mani agli imprenditori e quindi ostacolandoli nella loro funzione direttiva”, e, poi, dell’On. le Lo Presti (AN) che, nell’associarsi alle considerazioni dell’On. le Prestigiacomo, ha sostenuto che “bisogna evitare di introdurre paletti eccessivamente rigidi di intralcio alla gestione discrezionale dell’imprenditore” (13). Nel rivendicare la conservazione del potere direttivo e discrezionale per le imprese unitamente all’esigenza di impedire un “uso strumentale” dell’emananda normativa da parte dei lavoratori, le forze della conservazione dimenticano che finora sono stati i lavoratori le sole vittime di un “uso strumentale” delle pratiche di mobbing da parte delle imprese, specie (ma non solo) di quelle impegnate in fusioni e concentrazioni. Quest’ultime, infatti, per privarsi di lavoratori “scomodi” e ridurre la consistenza degli esuberi attraverso le dimissioni indotte, hanno utilizzato le pratiche di mobbing come “strategia di riduzione del personale”, ammettendo pubblicamente – come ha fatto il Direttore Risorse umane della Zanussi nella trasmissione di Rai due del 17 gennaio 2000, citata in nota 5 – che l’emarginazione e l’accantonamento da mobbing doveva considerarsi in una certa misura fisiologico ed essere ritenuto ‘male minore’ in un Paese come il nostro in cui i licenziamenti discrezionali (o monetizzati) non sono consentiti (e per la cui regressiva reintroduzione è stata approntata la consultazione referendaria Radicale finalizzata alla soppressione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unitamente alle varie proposte di legge abolitrici del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ed introduttive, in alternativa, della soluzione monetizzante che ci riporterebbe indietro alla situazione normativa degli anni ’60).
3. I danni all’integrità psichica ed allo stato di salute in generale
Le iniziative di aggressione psicologica comportano per le vittime del “mobbing” una serie di danni alla salute che consistono usualmente in: depressione, ansia, attacchi di panico (sindrome DAP), ipertensione arteriosa, difficoltà di concentrazione, dermatosi, tachicardia, tremori, oppressione immotivata, mal di schiena, mal di testa o sensazione di “testa compressa”, sensazioni di “nodo alla gola” e di “fame d’aria”, mani sudate, sensazioni di caldo e di freddo agli arti, sensazioni di sbandamento e di difficoltà di deambulazione, debolezza, disturbi gastro intestinali, abbassamento delle difese immunitarie.
Le indagini di Leymann hanno portato ad accertare che in Svezia almeno il 15% dei suicidi è riconducibile alle persecuzioni da “mobbing”.
Una delle sindromi che più colpisce la vittima del “mobbing” é la sindrome DAP o d’attacchi di panico (con o senza agorafobia). E’ una sindrome che determina improvvise paure immotivate, con attacchi di panico violentissimi, con sensazione di morte imminente e contemporanea perdita del controllo di se stessi, attacchi che si esauriscono nel giro di 10 o 20 minuti (con frequenza giornaliera o settimanale) ma che lasciano la vittima spossata e scossa al punto tale da fargli temere con terrore la probabile reiterazione degli stessi e da indurlo a comportamenti di evitamento di luoghi aperti o affollati (quali strade, piazze, supermercati, ristoranti e simili) o di mezzi di locomozione (auto, treni, aerei, bus, ascensori) dai quali all’approssimarsi dei sintomi della crisi di panico non può allontanarsi e trovare un’agevole via di fuga. L’evitamento di questi usuali presidi per lo svolgimento di una normale vita di relazione portano la vittima a restringere il proprio ambito di spostamento urbano che, divenendo sempre più circoscritto, lo inducono ad una condizione di c.d. “arresti domiciliari”, in dipendenza diretta della preferenza per la permanenza nella propria abitazione che gli garantisce sicurezza. Il soggetto può disimpegnare un minimo di incombenze di vita sociale solo con l’accompagnamento da parte di una persona (familiare, domestico, ecc.) che gli trasferisce sicurezza e che lo rassicura con la sua presenza durante le crisi di panico, nel corso delle quali la sensazione della vittima è quella di impazzire improvvisamente con perdita del senso della ragione e del controllo su di se. La conseguenza disastrosa di tale sindrome (per lo studio e la cura della quale è sorta una Associazione: Lidap Onlus (14) è che il paziente perde totalmente la sua autonomia e versa – in assenza di una persona di supporto – in difficoltà anche per il disimpegno delle normali attività di sussistenza (fare la spesa, recarsi all’ufficio postale, in banca, ecc.), cosicché la sindrome risulta fortemente invalidante. Il motivo per cui il “mobbizzato” viene colpito dalle crisi di panico si spiega con il fatto che, per effetto delle iniziative persecutorie ed emarginanti poste in atto nella sede di lavoro, il “mobbizzato” inizia a macerarsi, pensa a cosa può aver fatto di male per meritarsi l’emarginazione, comincia a bussare a tutte le porte cercando di trovare ragioni che non esistono e così facendo contrae o si induce inconsapevolmente ed a livello subliminale dei sensi di colpa, perde il senso dell’autostima e diventa vulnerabilissimo, incapace di sostenere il confronto o addirittura il colloquio con un proprio simile che inizia a temere considerando ognuno “homo homini lupus”, in ragione del suo vissuto lavorativo.
Non è un caso che ad essere colpiti dal mobbing (e conseguentemente dalla sindrome DAP) siano il più delle volte lavoratori professionali con un curriculum di ottimo livello e dalle molteplici esperienze – normalmente provenienti da aziende esterne e non assunti ab initio dall’azienda ove si immettono, portatori quindi di una professionalità altamente concorrenziale per gli interni in quanto maturata in altri contesti più evoluti organizzativamente – giacché proprio per questo motivo meno di altri riescono ad adattarsi a vetusti metodi di lavoro che non sono certamente i migliori ed i più efficienti per l’azienda in cui si vanno ad inserire. Queste loro capacità, l’integrità morale di cui sono portatori e la scarsa (o nulla) propensione al compromesso (o come si dice a comportarsi da “uomini di mondo”) non li rendono particolarmente simpatici ai componenti del c.d. “branco” dei neo colleghi, che si coalizzano nell’aggredirli moralmente e psicologicamente, con grave offesa alla loro dignità e pregiudizio per la loro salute. I colleghi gli fanno il vuoto attorno, le comunicazioni e le informazioni aziendali vengono loro precluse (anche tramite l’occultamento materiale di circolari e veline o la mancata trasmissione di altra documentazione di lavoro), vengono evitati quasi fossero degli appestati, alla loro comparsa i discorsi si interrompono, l’azienda (tramite indicazioni dei superiori gerarchici alle segretarie in ordine alle modalità di smistamento della posta aziendale di lavoro) li esclude dai flussi informativi, tenendoli all’oscuro delle notizie gestionali. Si sparge la voce che è inutile rivolgersi al “mobbizzato” perché non è – per sua colpa – in grado di fornire alcuna spiegazione o ausilio, lo si accredita come un incapace o un incompetente ed il gioco è fatto! Alle sue spalle ghigna e avanza il “branco” o “gentaglia” degli pseudo colleghi che come gli avvoltoi campa sulle altrui disgrazie – che è riuscito felicemente a determinare – guidati dal vecchio adagio “mors tua vita mea”, convinti che la ruota non potrà mai girare anche a loro danno. Come ben ha detto un autore (15),“sarebbe il caso di ricordare loro, casomai fosse necessario, che le cose spiacevoli non capitano solo agli altri e che agli odierni fiancheggiatori capiterà senz’altro di trovarsi, prima o poi, dall’altra parte della barricata e di subire le vessazioni degli allineati dell’ultima ora, scherani del potente di turno. E’ a queste categorie di persone, sovente super pagate, che i geni delle ristrutturazioni e i teorici degli esuberi a un tanto al chilo intendono affidare il futuro delle aziende?”.
4. Inutile ironia degli insipienti
All’apparire della sindrome e alla denuncia del “mobbing” nel nostro Paese, non sono mancate le ironie e le frecciate da parte di coloro che hanno frainteso la fisiologica e stimolante “competizione” sul lavoro con la patologia del sopruso e della vessazione, incidente sull’integrità della salute.
Soggetti insensibili, miopi o sostenitori di ideologie imprenditoriali – tra cui si colloca a pieno titolo il Direttore risorse umane della Zanussi, come si desume dall’intervista della già citata inchiesta di Rai 2, Teleanchio, del 17 gennaio 2000 - ostili al diritto di salvaguardia della dignità dei lavoratori, sono giunti ad asserire (16) che “l’ultima trovata della filosofia buonista è il mobbing, il mal d’ufficio, il malessere provocato dalle calunnie dei colleghi, dalle prepotenze dei capetti e dei concorrenti, la maldicenza che ti ostacola la carriera, le piccole sevizie subite quotidianamente sul lavoro, il doppiogioco del compagno. Importata dagli Stati Uniti, questa malattia è diventata subito di moda, la Uil ha aperto uno sportello “mobbing”, i medici del lavoro rilasciano certificati diagnostici e prescrivono cure, gli esperti di diritto comparato ricordano che in Germania chi è vittima del “mobbing” può chiedere il prepensionamento e in Scandinavia il “mobbing” è addirittura un reato. Medici e sindacalisti, giornalisti e professori vorrebbero che gli uffici italiani fossero dunque finalmente purificati dal morbo del “mobbing”, niente più calunnie o invidie… Benché sgradevole, stressante, doloroso e maleodorante, il “mobbing” è anche uno straordinario strumento di selezione, l’ordalia medievale che rende forti e seleziona i migliori, la dura strada dell’apprendistato, della fatica, della rabbia. In qualche modo il “mobbing” è la vita stessa di un ufficio, perché la maldicenza e la calunnia, l’invidia e il trabocchetto sono i “mob”, gli spasmi della violenza subalterna, necessari al mediocre come alla seppia è necessario l’inchiostro per nascondere e sfuggire nel buio all’attacco dell’animale più feroce. Non esiste persona di successo che non abbia incontrato e superato il “mobbing”, e che, subendo il “mobbing”, non si sia forgiato. Ricordo bene un giovane giornalista che quando arrivò nella redazione romana di un grande quotidiano fu subito sottoposto, da capi e vicecapi, colleghi frustrati e vecchi inaciditi dall’insuccesso, a uno stillicidio di violenze crasse e volgari, sottili e raffinate. Lo ricordo sull’orlo del panico, con il viso tirato e le mani sudate. Ma lo ricordo pure arrabbiato e combattivo. Ad ogni “mob” che gli veniva sferrato diventava un po’ più bravo: per superare le calunnie e violenze doveva attrezzarsi, spostare il proprio limite, dimostrare, nella professione, di essere più forte della piccola calunnia mediocre e della meschinità dei colleghi frustrati. E infine senza il “mobbing” né Kafka né Svevo avrebbero scritto i loro capolavori e senza “mobbing” Dino Buzzati non avrebbe neppure immaginato “Il deserto dei tartari”, quel romanzo sul “mobbing” praticato (a quei tempi) al “Corriere della sera”. Una storia che è un omaggio straordinario alla maldicenza, alla calunnia, al dolore e alla miseria, insomma alla vita della gentaglia d’ufficio”.
Le considerazioni sopra riferite meritano solo questi pochi ma caustici commenti: non si deve certo auspicare o rimpiangere la “peste” sol perché essa ha consentito al Manzoni dei “Promessi sposi” di scrivere pagine di incomparabile bellezza. Anche i tentativi di stupro consentono alle nostre donne di imparare l’aggressività, apprendere le tecniche di reazione, temprare carattere e muscoli, ma non per questo dobbiamo inneggiare o tollerare la violenza sessuale! I sistemi per temprarsi sono ben altri e debbono conformarsi ai principi della solidarietà e del rispetto della dignità individuale.
Nell’affermarsi e diffondersi di queste pratiche di “emarginazione e vessazione” dei lavoratori – solitamente i meno accondiscendenti a piegarsi e quindi i più scomodi per le aziende - anche il Sindacato ha le sue responsabilità attribuibili a sottovalutazione e, conseguentemente, ad inerzia nell’assunzione di iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno del “mobbing”.
In un sito Internet della Fim-Cisl Liguria, nel corpo della Rivista elettronica “Metallo pesante” (17) ci siamo imbattuti in un articoletto di un certo Bracco (delegato sindacale) dal titolo “Il mobbing non esiste? (note a margine di una polemica di costume), in cui si legge: “Mobbing designerebbe un comportamento emarginatorio (pesante o sottile a seconda delle “scuole”) ai danni di qualcuno da parte del principale o del capo o di qualche gruppetto rampante. Molestie morali, insomma. Ora io dico una cosa: se è un fenomeno così diffuso ed evidente come dicono avrei dovuto notarlo anch’io nelle vicende e negli ambienti quotidiani del lavoro. Avrei dovuto osservare che il mio capo, che è un dirigente giovane, dinamico, moderno, formato a tener sempre nel massimo conto il sociale, lo psicologico, l’organizzativo, pacifista tanto convinto quanto discreto…si lascia andare a preferenze e a grossolanità stilistiche.. ; la mia personale conclusione su questa faccenda é semplice e secca: il ‘mobbing’ non esiste. E’ soltanto un’invenzione di giornalisti alla ricerca di argomenti nuovi per muovere le acque della polemica di costume e di psico/sociologi bramosi di spazio nei convegni su tanti altri (veri) problemi del lavoro. O, più banalmente, di quei Cipputi, Fantozzi e Bean sempre in cerca di un motivo per piagnucolare. Mi si potrebbe dire, poi, che in America la cosa ha una sua forte appariscenza…Beh, d’accordo: là sono in tutto più avanti…”.
Chi scrive dubita seriamente che con questo modo ironico e ilare di affrontare i “problemi seri e reali”, il Sindacato si attiri la simpatia dei lavoratori e dei cittadini, anche se non vanno ignorate iniziative – invero sporadiche, intraprese da organizzazioni di categoria o strutture territoriali – che invece dimostrano attivismo e comprensione dell’incidenza deleteria che le pratiche di “mobbismo” aziendale (verticali, orizzontali o ascendenti) possono avere sulle condizioni di lavoro e di vita (socio-familiare) dei prestatori di lavoro.

Mario Meucci
(pubblicato sulla rivista D&L, Riv. crit. dir. lav. , n. 2/2000, p.275 )
NOTE
(1) Si vedano in particolare i numerosi studi di Heinz Leymann, tra cui Mobbing and psychological terror at workplaces, Violence and Victims, 1990, 5(2), 119-126; The Content and Development of Mobbing at Work, in ZAPF e LEYMANN (Ed.), Mobbing and Victimization at Work. A Special Issue of The European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996; lo stesso H. Leymann cura anche un sito Internet (The Mobbing Encyclopaedia), consultabile all’indirizzo http://www.leymann.se.:ivi, con riferimento alla letteratura in lingua inglese, ulteriori riferimenti bibliografici; Marie-France Hirigoyen, Molestie morali. La violenza perversa nella vita quotidiana., Torino, 2000.
(2) Si veda: Harald Ege, Mobbing. Cos’è il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora ed., Bologna 1996; Il Mobbing in Italia. Introduzione al mobbing culturale, Pitagora ed., Bologna 1997; Stress e Mobbing, Pitagora ed., Bologna 1998; I numeri del Mobbing, Pitagora ed., Bologna 1999; La violenza sul lavoro, in Rass. Sind. del 20.10.1998, Supplemento; Molestie morali e La fabbrica dei mostri, in Il Venerdì di Repubblica, del 12.2.1999; Come soffre!E un caso ordinario di mobbing, in L’Espresso del 25.2.1999, p. 11; Benucci, Il fenomeno del mobbing:preliminari indicazioni nell’ambito della valutazione medico legale, in sito Internet: http.//www.eurom.it/medicina/mc/mc16_2_21.html; Il mobbing nelle organizzazioni lavorative, in sito Internet http://www.edicom-mag.com/0997/art1.htm; Palma, Il Mobbing, in sito Internet http://www.members.xoom.it/_XOOM/gpalma/mobbing.htm; Gilioli & Gilioli Cattivi capi, cattivi colleghi, Milano (Modadori ed.) 2000.
(3)Vedi l’articolo di M. Meucci, su Lavoro e Previdenza Oggi 1999, 1953 dal titolo Considerazioni sul mobbing ed analisi del d.d.l. n. 4265 del 13 ottobre 1999, nonché Denari, La responsabilità diretta e personale nel danno da “mobbing” , ibidem 2000, 5; R. Nunin, Alcune considerazioni in tema di “Mobbing”, in Italian Labour Law e-Journal, n. 1/2000, in sito Internet: http://www.labourlawjournal.it; Matto, Il mobbing tra danno alla persona e lesione del patrimonio professionale, in Dir.Rel. Ind. 1999, 491 e ss.
(4) Proposta di legge n. 1813 del 9.7.1996 dell’On. Cicu ed altri “Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro”; proposta di legge n. 6410 del 30.9.1999 dell’On. Benvenuto ed altri, “Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica”; disegno di legge n. 4265 del 13.10.1999 dei Sen. Tapparo, De Luca, Smuraglia ed altri, “Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa”; d.d.l. n. 4313 del 2 novembre 1999 d’iniziativa del sen. Athos De Luca ed altri, “Disposizioni a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dalla violenza psicologica”; proposta di legge n. 6667 dell’On. Fiori del 5 gennaio 2000, “Disposizioni per la tutela della persona da violenze morali e persecuzioni psicologiche”; disegno di legge n. 4512 del Sen. Tomassini ed altri del 2 marzo 2000, “Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica”. Gli atti n. 1813, n. 6410 e n. 6667 sono stati assegnati all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera in sede referente e n’è già iniziata la discussione.
(5) Si allude all’inchiesta di Rai 2, Teleanchio, del 17 gennaio 2000 dal titolo “Fenomeno mobbing”, condotta da Andrea Vianello che ha svilito – con un atteggiamento di ben percepita sudditanza psicologica nei confronti dei sostenitori della insignificanza del “mobbing”, considerato da rappresentanti del padronato “fenomeno entro certi limiti fisiologico” e “male minore rispetto al licenziamento impraticabile nel nostro Paese” - la fenomenologia in questione, attirandosi molteplici proteste via e-mail.
(6) Su Lavoro e Previdenza Oggi n.1/ 2000, 154.
(7) In Riv. it. dir. lav. 1999, II, 326.
(7 bis) Sul processo si registra un aggiornamento giornalistico de "La Repubblica" secondo cui: "Nella giurisprudenza passerà alla storia come uno dei primi processi sul mobbing in Italia, quella sottile forma di "persecuzione" sul luogo di lavoro a danno dei dipendenti. Il processo si svolge a Taranto e sul banco degli imputati non sono finiti imprenditori qualsiasi, ma i Riva, i titolari dell'Ilva, lo stabilimento siderurgico del capoluogo jonico. Il caso è quello conosciuto alle cronache come "quelli della palazzina Laf", una struttura all'interno del siderurgico nella quale - secondo i capi di imputazione - erano stati trasferiti, senza particolari mansioni, decine di dipendenti "troppo sindacalizzati" e "poco graditi" all'azienda. Ieri, su quella vicenda, è cominciata la requisitoria da parte dei due pubblici ministeri. L'udienza si è svolta dinanzi al giudice unico del tribunale di Taranto, Genantonio Chiarelli. Il processo coinvolge non solo il presidente dell'Ilva, Emilio Riva, ma anche altre undici persone, «responsabili» per la vicenda della palazzina Laf, l'edificio dello stabilimento in cui, dal novembre ‘97, venne «confinata» una settantina di lavoratori tra i più sindacalizzati dell'azienda. Oltre a Emilio Riva, figurano tra gli imputati il figlio Claudio, amministratore delegato dell'Ilva, il direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso, e nove capireparto. Sono accusati a vario titolo di tentativo di violenza privata e frode processuale. Nell'udienza di ieri i due pubblici ministeri, Alessio Coccioli e Franco Sebastio, hanno cominciato a ripercorrere l'intera vicenda. L'indagine prese il via da una serie di denunce da parte degli stessi lavoratori dell'Ilva. L'imputazione di tentativo di violenza deriva dal fatto che, secondo l'accusa, nella palazzina Laf i lavoratori ‘confinati' subirono un trattamento teso ad annullare la loro dignità professionale ed umana. La frode processuale è invece in relazione ad un'ispezione della magistratura nella palazzina Laf, poco prima della quale Riva e gli altri avrebbero mutato lo stato dei luoghi in modo da far apparire la struttura accogliente. Il processo proseguirà ancora con la requisitoria del procuratore aggiunto Sebastio il quale formulerà anche le richieste"(da “La Repubblica”, La palazzina Laf dell’Ilva: ora parla il pm, 14 novembre 2001). Infine su "La Repubblica" dell'8.12.2001, p. 31 in un trafiletto "Mobbing - Ilva, Emilio Riva condannato a 2 anni" si riferisce che: "Il Presidente dell'Ilva, Emilio Riva (e altri dieci imputati) è stato condannato per tentata violenza privata a due anni e tre mesi di reclusione dal giudice unico Genantonio Chiarelli. Oggetto del processo: il trasferimento forzato nel '97 di dodici dipendenti del centro siderurgico in una palazzina inutilizzata e priva di impianti di lavorazione. Assolto invece "per non aver commesso il fatto" - dopo oltre sette ore di camera di consiglio, in un'aula affollata da molti lavoratori del centro siderurgico - l'amministratore delegato Claudio Riva".
(8) In Guida al lavoro 2000, n. 4, p.21 (con nota condivisibilmente critica di Gottardi) ed in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 3/2000, 565.
(9) I siti Internet più significativi che si occupano di mobbing sono: http://members.xoom.it/icebergpunta/index.html; http://www.freeweb.org/associazioni/mobby2000/pr03.htm.
(10) MIMA, con sede in Roma, Via F. Meda 169 – Presieduta dall’Ing. Mirko Tosi: tel. 06/451.08.43; cell. 0339/22.32.038.
(11) PRIMA, con sede in Bologna, Via Tolmino, 14, diretta dal dr. Harald Ege, tel. 051/614.89.19; e-mail: harald.ege@iol.it; sito Internet: http://hosting.iol.it/prima/.
(12) Diretto dal Dr. Renato Gilioli (con sede in Milano, Via San Barnaba 8, tel. 02/57.991) che opera anche attraverso gruppi di auto aiuto per le vittime del mobbing.
(13) Così dal Resoconto della seduta del 22.3.2000 della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, XIII Legislatura.
(14) Lidap Onlus, Via Piandarana, 4, La Spezia, tel. 0187/70.36.85, e-mail: lidap.@uol.it, sito Internet: http://www.lidaponlus.org , presieduta dalla Dr.sa Valentina Cultrera, che opera con l’ausilio di medici psichiatri (specie dell’Università di Firenze) e con gruppi di auto aiuto.
(15) Anteo, “Mobbing, nuova forma di violenza” , in Milano Finanza – inserto della FD – del 27 aprile 1999.
(16) Così Merlo, in “Il mal d’ufficio, ultima trovata della filosofia buonista, in “Sette”, n. 47 del 26.11.1998, Supplemento del “Corriere della sera”.
(17) Sito Internet: http://fimliguria.com/metallo/10.html.

Autore: Mario Meucci
Fonte:http://dirittolavoro.altervista.org/violenza_mobbing.html